PMI Innovative. I requisiti qualificanti. #1 di #2

manuale startup

PMI Innovative. Torniamo su un argomento già analizzato in un precedente articolo nel quale ci siamo focalizzati perlopiù sull’aspetto anagrafico, (ovvero con una “anzianità inferiore o superiore a 7 anni“) analizzando in maniera dettagliata gli aspetti procedurali e contenutistici con esempi pratici (business plan e valutazione di un esperto esterno).

Oggi vogliamo scendere nel dettaglio della procedura necessaria ad acquisire il requisito di PMI Innovativa analizzando altri aspetti che, frutto di domande e quesiti raccolti negli ultimi mesi, riteniamo abbiano bisogno di opportuni chiarimenti.

Guarda il Videocaffè

PMI Innovative. Le modalità di passaggio alla sezione speciale

Innanzitutto va chiarito che a differenza delle startup innovative le PMI innovative non possono esserlo in via nativa, ovvero non possono iscriversi alla sezione speciale al momento della costituzione.

Ciò risulta evidente laddove tra i requisiti fondanti enunciati dal art. 4, c. 1, del D.L. n.3/2015 si legge chiaramente “dispongono della certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili (sono quindi escluse le società di nuova costituzione)

Da ciò si evince che per divenire  PMI Innovativa una società di capitali deve avere almeno un anno di vita (e operatività) ed aver approvato e depositato il primo bilancio. opportunamente certificato.

Su questo aspetto ci soffermeremo in seguito.

PMI Innovative. Non startup.

Leggendo il testo relativo ai requisiti fondanti si legge ancora “non sono iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle start-up innovative e agli incubatori certificati

Da quanto si legge (e spesso interpretato dai più) sembrerebbe che una startup innovativa non possa, nemmeno volontariamente, diventare PMI innovativa, cosa che ovviamente non è vera, infatti al comma 2 del D.L. n.3/2015 si fornisce opportuno chiarimento a questo aspetto fornendo adeguate indicazioni al riguardo.

Anche su questo aspetto ci soffermeremo in seguito.

In ultimo la questione dei requisiti qualificanti, che ricordiamo pur restando in numero di tre, come previsto per le startup innovative, devono però essere presenti, a scelta, almeno in numero di due (e non uno come per le startup innovative). Anche il contenuto dei requisiti qualificanti è leggermente diverso, laddove ad esempio:

 -oltre che  di spese di ricerca, sviluppo si citano anche quelle di innovazione;

le spese (di ricerca, sviluppo e innovazione) devono essere nella misura del 3% (per le startup sono del 15%);

– la forza lavoro complessiva in possesso di laura magistrale deve essere di 1/3 (e non 2/3 come per le startup innovative).

PMI Innovative. Il Bilancio certificato

Riprendiamo il punto del bilancio certificato. Una società che possieda i requisiti per qualificarsi come PMI Innovativa deve depositare un bilancio preventivamente certificato. Si tratta in particolare, per le società non tenute all’obbligo, di una revisione legale.

Ma perché e cosa deve certificare la revisione?

Prima di rispondere a questa domanda riportiamo il chiarimento fornito dalla Circolare MISE Prot 275367 del 4 dicembre 2020 in merito ai soggetti ed alle modalità:

“In risposta alle Camere di Commercio e in particolare agli uffici del registro imprese il MISE, Ministero dello Sviluppo Economico, chiarisce che la richiesta di certificazione di bilancio, prevista per l’iscrizione e la permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese possa ottenersi con le modalità dell’art 2409 bis commi 1 e 2 del codice civile.

Questo vuol dire che risulta valida se ottenuta:

ai sensi del comma 1 dell’art 2409 bis nominando un revisore legale persona fisica o una società di revisione 

ai sensi del comma 2 dello stesso articolo affidando quanto prescritto al collegio sindacale composto da revisori legali 

in quanto in entrambi i casi di tratta di “Revisione legale dei conti”.

Veniamo ora al contenuto richiamando il contenuto della CIRCOLARE MISE N. 3682 /C:

Questa avviene a norma di legge come nota diretta all’assemblea dei soci, firmata dal revisore responsabile ed articolata in tre paragrafi. Il primo paragrafo identifica il bilancio assoggettato alla società a revisione contabile (principalmente indicando il nome della società e l’esercizio di riferimento) ed assegna le rispettive responsabilità degli amministratori della società (predisposizione del bilancio) e del revisore (giudizio professionale sul bilancio); il secondo paragrafo identifica i principi di revisione di riferimento (principalmente indicando il soggetto emanante), illustra sommariamente le procedure svolte (introducendo il concetto di campionamento) e collega tale lavoro svolto al giudizio professionale; il terzo paragrafo esprime il giudizio del revisore sulla conformità del bilancio rispetto ai principi contabili di riferimento e si esprime sulla chiarezza della redazione nonché sulla veridicità e correttezza della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società

Tracciando una interpretazione pratica più che contenutistica-formale, il valore della certificazione deve tendere, (ed assume valore fondamentale) ad evidenziare ad esempio le spese in ricerca, sviluppo e innovazione piuttosto che la presenza in bilancio di una o più privative industriali collegate ad un diritto di proprietà, sfruttamento o altro diritto esclusivo.

PMI Innovative. La privativa.

E veniamo appunto alla c.d. privativa. La norma in tema di requisito della c.d. “privativa industriale” stabilisce che la società richiedente debba essere “titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale...”.

Come chiarito dal Parere del MiSE del 2 ottobre 2018 (prot. 348960) 

il requisito della privativa industriale in quanto abilitante, può essere speso unicamente una volta. Non può cioè ammettersi che lo stesso requisito oggettivo (relativo cioè ad una medesima privativa) sia utilizzato da un titolare, da un licenziatario e da sublicenziatari, ciascuna volta per abilitare una startup. Se cioè sotto il profilo sostanziale del Codice della proprietà industriale nulla osta alla riutilizzazione in licenza della privativa, sotto il profilo abilitativo delle start-up, questo requisito può essere speso unicamente una volta o dal titolare o dal licenziatario.”

Da ciò si evince chiaramente che la spendibilità del requisiti della privativa possa essere utilizzato se questa risulti in capo alla società, o alternativamente se risulti da contratto di concessione esclusiva. Entrambe le fattispecie (e veniamo al punto precedente) devono evincersi oltre che da documentazione appropriata anche dal bilancio certificato.

 

(continua nel prossimo caffè con: passaggio in continuità; requisito dipendenti)

Non lasciare che le tue domande rimangano senza risposta. Prenotando una call, avrai l’opportunità di discutere direttamente con noi e trovare insieme le soluzioni più adatte alle tue esigenze. Che si tratti di approfondire gli argomenti trattati o di esplorare nuove opportunità, siamo qui per aiutarti. La conoscenza è potere, ma la conversazione è la chiave!

Ti è piaciuto questo articolo?

Condividilo sui social

Vuoi ricevere le nostre analisi via mail tutte le settimane?

Compila il form e iscriviti al caffè del mercoledì

Perché una premoney certificata vale di più? Perchè è un report analitico e accurato redatto sulla base di metodologie avanzate da un consulente esterno e con requisiti professionali riconosciuti per Legge

Work For Equity? Non ti affidare a chiunque. Scegli chi ha già realizzato decine di piani e centinaia di contratti a "prova di Agenzia delle Entrate"

Indispensabile! Il business plan che richiede l'Agenzia delle Entrate per riconoscere le detrazioni

Costituisci una startup innovativa o trasforma la tua azienda in PMI innovativa ​​

New! Nuovo e-book aggiornato sulle detrazioni per investimenti

Top! ABC Startup. I Webinar dell'edizione 2024

Articoli correlati

Presentarsi agli investitori in maniera efficace. L’importanza dell’investor kit

Nel panorama delle startup e delle imprese in crescita, raccogliere capitali è una fase cruciale per accelerare lo sviluppo, espandere il mercato e consolidare la posizione competitiva. Uno degli strumenti più efficaci per attrarre investitori è l’Investor Kit, un pacchetto informativo strategico che presenta in modo chiaro e persuasivo le potenzialità del progetto. Ma cos’è esattamente un Investor Kit, e perché è così importante?

Aprire e creare una startup

Aprire e creare una startup. Guida avanzata e consigli pratici: le clausole “Benefit”

Abbiamo ritenuto indispensabile questo speciale dedicandolo a tutti coloro che prima di essere “startupper” sono imprenditori, con una visione chiara e corretta di cosa significhi “fare impresa”, a cominciare dal porre le basi giuste con la redazione di un atto costitutivo ed uno statuto che siano evoluti, adeguati e realmente adatti ad una impresa innovativa. Insomma non un mero adempimento, “un fastidio” da liquidare a pochi euro. Oggi con il sesto e ultimo contributo di Ezio Este analizziamo le peculiarità e le opportunità delle Startup Benefit

Iscriviti al caffè del mercoledì

Compila il form e iscriviti al caffè del mercoledì

  • Hidden

Prenota il video meeting

  • Hidden