PMI Innovative. Con il caffè di oggi completiamo l’approfondimento sui requisiti qualificanti per acquisire lo status di PMI innovativa. Nel precedente articolo siamo scesi nel dettaglio della certificazione preventiva del bilancio e della privativa industriale. Oggi concludiamo analizzando la procedura del c.d. “passaggio in continuità” dalla sezione startup a quella delle PMI innovative; analizzando il requisito della manodopera qualificata.
PMI Innovative. Il passaggio “in continuità”
Come già scritto nel precedente articolo, la lettura del testo relativo ai requisiti fondanti, al riguardo potrebbe trarre in inganno laddove si legge “non sono iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle start-up innovative e agli incubatori certificati”
In prima battuta sembrerebbe che una startup innovativa non possa, nemmeno volontariamente, diventare PMI innovativa
Il tutto viene chiarito al comma 2 del D.L. n.3/2015 vediamo, quindi in dettaglio, cosa occorre fare per passare dalla sezione startup innovative a quella PMI innovative.
La prima ipotesi riguarda il passaggio volontario, ovvero quello non dovuto alla perdita dei requisiti di startup innovativa.
In questo primo caso oltre a dover possedere (in contenuti e numero) i requisiti per qualificarsi come PMI innovativa e, occorre la preventiva certificazione del bilancio.
La seconda ipotesi riguarda invece il superamento dei requisiti dimensionali previsti per le startup innovative (ad esempio hanno superato i 5 milioni di fatturato) o la volontaria distribuzione di utili.
In tutti e due i casi è possibile attivare la procedura del passaggio in continuità. Riportiamo il testo della Guida.
“Per gestire il passaggio senza interruzione da impresa start-up a PMI innovativa, per le imprese start-up che ad esempio hanno superato i 5 milioni di fatturato, o i 60 mesi dalla costituzione, hanno distribuito gli utili, si sono costituite su una piattaforma multilaterale di negoziazione o per altri motivi ma che comunque rispettano i requisiti di PMI innovativa, è disponibile il codice 070=START-UP: PASSAGGIO ALLA SEZIONE SPECIALE COME PMI INNOVATIVA. In questo modo l’impresa esercita la richiesta di cancellazione dalla sezione speciale start-up e richiede l’iscrizione nella sezione speciale PMI innovative, in continuità assoluta, tutelando i benefici compatibili. Nel testo dovranno essere inseriti i motivi che hanno comportato il passaggio da start-up a PMI innovativa”
PMI Innovative. Il personale qualificato
Veniamo adesso al requisito della c.d. manodopera qualificata, partendo dal testo della norma:
“Impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una quota almeno pari a 1/5 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in una quota almeno pari a 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale.”
A questo punto è però necessario chiarire “chi” rientra nel computo e per farlo ci rifacciamo alla Risoluzione della Agenzia delle Entrate 87E.
“……qualsiasi lavoratore percipiente un reddito di lavoro dipendente ovvero a questo assimilato possa essere ricompreso tra la forza lavoro rilevante ai fini della verifica della sussistenza del requisito “alternativo”. Con particolare riferimento alla figura degli amministratori-soci, il citato Ministero ha rappresentato che la norma consente, in armonia con l’attuale disciplina giuslavoristica, che l’impiego del personale qualificato possa avvenire sia in forma di lavoro dipendente che a titolo di parasubordinazione o comunque “a qualunque titolo” e che sicuramente rientra nel novero anche la figura del socio amministratore. Tuttavia, la locuzione “collaboratore a qualsiasi titolo” non può scindersi dall’altra “impiego”. Di conseguenza, gli amministratori-soci possono essere considerati ai fini del rapporto di cui all’articolo 25, comma 2, lettera h), n. 2, del decreto-legge n. 179 del 2012, soltanto se anche soci-lavoratori o comunque aventi un impiego retribuito nella società “a qualunque titolo”, diverso da quello organico. Diversamente,
qualora i soci avessero l’amministrazione della società ma non fossero in essa
impiegati, gli stessi non potrebbero essere considerati tra la forza lavoro, ai fini del citato rapporto, atteso che la condizione relativa “all’impiego” nella società non risulterebbe verificata.
Conformemente a tutto quanto sopra rappresentato, si ritiene che gli stagisti possono essere considerati forza lavoro solo se retribuiti mentre i consulenti esterni titolari di partita Iva non possono essere annoverati tra i dipendenti e i collaboratori rilevanti ai fini del citato rapporto.”
Quindi, riepilogando sinteticamente:
– gli amministratori possono essere inseriti nel computo solo se anche soci e se ricevono un compenso al di fuori dell’attività “organica”. (quindi non il compenso per l’ordinaria attività di amministratore);
– I soci anche se effettivamente lavorano nella società non rientrano nel computo, a meno che non siano regolarmente inquadrati;
– Gli stagisti rientrano se retribuiti.