Startup innovative. Eccoci con la seconda parte del Focus dedicato a: “la procedura di iscrizione alla sezione speciale del Registro Imprese”, che è stato anche il tema del nostro webinar in “special edition” del 20/10/2022.
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Nella prima parte abbiamo analizzato tutte le specificità che riguardano l’oggetto sociale direttamente connesse con la qualifica di startup innovativa e con la relativa procedura di iscrizione alla sezione speciale. Oggi ci concentreremo sul “corretto utilizzo” dei requisiti alternativi.
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Startup innovative. La procedura di iscrizione alla sezione speciale. La lettera g)
Prima di passare ai cosiddetti “requisiti alternativi” soffermiamoci sulla lettera g) del comma 2 dell’art. 25 del DL 179/2012. quello che tratta dei requisiti “fondanti”, quelli dei “60 mesi, della distribuzione utili, ecc.“
Alla lettera g) si legge: “non è stata costituita da fusione, scissione societaria, o a seguito di cessione di azienda o di ramo d’azienda“
Proprio in relazione alla condizione di cui alla suddetta lettera g), che prevede l’esclusione della qualifica di start-up innovativa qualora l’impresa sia costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda, il Ministero dello Sviluppo Economico è stato interrogato sulla possibilità di iscrivere come start-up innovativa una società neo costituita che prende in affitto un’altra azienda contenente il core business dell’attività d’impresa nel settore dell’innovazione tecnologica.
Nell’ambito del parere n. 155183 del 2015, il Ministero ha chiarito che la mancata previsione dell’affitto d’azienda o ramo d’azienda, tra le cause di esclusione della qualifica di impresa start-up, va interpretata come una specifica eccezione operata dal legislatore che, dunque, consente l’iscrizione della società affittuaria nella categoria delle start-up innovative se ricorrono gli altri requisiti previsti dalla norma.
Startup innovative. La procedura di iscrizione alla sezione speciale. Le spese di ricerca e sviluppo
Entriamo ora nel merito dei requisiti alternativi iniziando dalla spese di ricerca e sviluppo. Al riguardo il contenuto sintetico della norma indica quale limite “che debbano essere uguali o maggiori al maggiore tra “Valore e Costo della Produzione“.
Precisando poi quali spese possano rientrare nel computo e quali essere escluse.
A questo punto si aprono diversi ambiti e considerazioni.
a) Con riguardo alla dimostrazione del limite del 15% quale documento produrre ai fini della dimostrazione;
b) Con riguardo alle spese che rientrano quali computare.
Per le due domande dovremo sostanzialmente ricordare (ed il testo della norma è molto chiaro al riguardo) che il “documento probatorio” della consistenza e corrispondenza di tali voci è il bilancio. Ma se non vi è il bilancio?
E’ appunto questa la fattispecie ricorrente in caso di richiesta di iscrizione come “startup nativa” ovvero dalla costituzione. (negli altri casi ovvero di richiesta di iscrizione postuma in presenza di un primo bilancio, occorre che da esso di evincano e si descrivono con opportuna nota la consistenza e la descrizione delle spese di ricerca e sviluppo).
La procedura prevede in maniera molto chiara che in assenza di bilancio il legale rappresentante dell’impresa dovrà produrre opportuna dichiarazione da firmare digitalmente ed allegare alla pratica di richiesta di iscrizione alla sezione speciale, dalla quale si evincano le spese di ricerca e sviluppo, determinate sia nella tipologia che negli importi. A tal riguardo è bene chiarire (al di là delle richieste confuse di alcune Camere di Commercio) che il tenore del documento è equivalente a quello di un bilancio previsionale del primo anno, che di fatto sostituisce il corrispondente bilancio di una impresa esistente riferito all’ultimo esercizio precedente la richiesta di iscrizione, quindi, nonostante possa essere buona prassi, riportare almeno nei c.d. quadri Fedra una previsione triennale di Fatturato, Costi della produzione e Spese di Ricerca e sviluppo, il documento (la dichiarazione) deve essere esclusivamente relativa al primo bilancio previsionale. A tal riguardo (e ci è capitato) invitiamo a contestare ogni richiesta da parte di una qualsiasi Camera di Commercio che dovesse richiedere un “business plan” a tre o (addirittura) 5 anni.
Startup innovative. La procedura di iscrizione alla sezione speciale. Le privative.
Non entreremo nel merito del testo norma, preferendo soffermarci su due particolarità. Iniziamo dai brevetti.
A riguardo va immediatamente precisato, come tra l’altro chiarito dal Parere Mise del 29 Ottobre 2015 n. 218430 che è sufficiente che l’impresa si “depositaria” del brevetto. Ovvero al momento della richiesta di iscrizione è necessario che vi sia almeno una domanda di brevetto, ovvero un deposito formale dello stesso.
Passando invece ai “software” un ulteriore Parere Mise del 29 Ottobre 2015 n. 218415 ne ha chiarito gli ambiti e le modalità. Al riguardo va subito evidenziato che a differenza del brevetto per i software oltre al deposito viene espressamente richiesta alla la registrazione presso l’organo competente (SIAE) e nelle modalità previste.
Conviene infine precisare l’aspetto della titolarità o “del diritto esclusivo“. E questa è una fattispecie comune e diffusa soprattutto per le startup che si fondando successivamente ad un periodo in cui hanno testato il mercato con il precedente lavoro dei soci fondatori.
Non occorre che sia l’impresa a risultare titolare del software e o del brevetto (o in genere della privativa) ma è sufficiente anche “un diritto esclusivo” ovvero un contratto di sfruttamento o concessione in utilizzo esclusivo da parte del titolare (ad esempio un socio fondatore) verso la startup.
Startup innovative. La procedura di iscrizione alla sezione speciale. La forza lavoro
Veniamo infine all’ultimo dei tre requisiti alternativi. Quello del personale qualificato.
Anche qui occorrono due chiarimenti preliminari:
a) la norma indica chiaramente “personale” e quindi non i soci fondatori. Quindi a meno che non si prevedano assunzioni formali degli stessi nella società, i titoli di studio “qualificanti” dei soci non concorrono al requisito (anche se ai fini della procedura è necessario riportarne i curricula in apposita sezione);
b) nel caso di “startup nativa” si tratta di produrre, anche in questo caso una dichiarazione previsionale, tranne poi essere confermata nel primo bilancio di esercizio depositato e nella relativa conferma dei requisiti.
Anche su questo requisito rimandiamo ai numerosi approfondimenti.
Riguardo alle spese che possono rientrare nel conteggio ne abbiamo già scritto in maniera diffusa, quindi rimandiamo a numerosi approfondimenti.