Detrazioni Startup. Casi e approfondimenti

Detrazioni startup. Casi e Approfondimenti. Eccoci qui con il nostro nuovo speciale estivo “Il Caffè dell’Estate“. Una rassegna di pareri, casi, approfonimenti e risposte su vari temi, già trattati in precedenza, ma con spunti pratici e di attualità. Oggi iniziamo con il primo dei due contributi di Ezio Este sul tema “detrazioni startup”. 

Videocaffè estate

Detrazioni startup. I controlli dell’Agenzia delle Entrate.

All’inizio di questo mese molti investitori hanno trovato nella propria casella postale una lettera da parte dell’Agenzia delle Entrate, che “invita” il contribuente che fruito della detrazione per un investimento effettuato nel 2020 a trasmettere all’Ufficio idonea documentazione comprovante l’investimento.

Detrazioni  startup. Un breve riepilogo

Ne abbiamo già parlato in diversi articoli, dedicando anche tra aprile e maggio uno speciale, e abbiamo anche scritto un ebook per fare il punto della situazione sulle detrazioni.

Facciamo quindi solo un breve riepilogo.

Le persone fisiche possono beneficiare di due detrazioni: quella “ordinaria” del 30% e quella in regime de minimis del 50%.

La prima, quella del 30%, è quella – diciamo per semplicità – che spetta sempre e a tutti. Spetta infatti sia in sede di costituzione, sia in sede di aumento di capitale e non richiede particolari procedure se non quella di predisporre e fornire agli investitori “idonea” documentazione.

C’è poi quella “rafforzata” del 50%, introdotta nell’aprile del 2020 dal DL 34/2020 (il cd Decreto Rilancio) che aumenta sì la percentuale di detrazione ma erode la soglia del De minimis dell’impresa (che ricordiamo non può ricevere aiuti di stato per più di 200.000 euro in tre anni) e richiede all’impresa di presentare prima dell’investimento un’apposita istanza sulla piattaforma del MISE (che serve proprio per verificare che non la startup o la PMI non abbia superato tale plafond).

Inoltre, proprio per via dell’obbligo di questa istanza preliminare che deve essere presentata dalla società beneficiare l’investimento, tale agevolazione è fruibile esclusivamente in sede di aumento di capitale e non di costituzione.

Anche se, riteniamo quantomeno improbabile che una startup non ancora costituita abbia intaccato il proprio plafond de minimis….

Detrazioni  startup. Lo strano caso del 2020

In Italia come si dice, fatta la legge…. attendiamo il decreto attuativo. Che puntualmente è arrivato il 28 dicembre 2020.

Oltre a illustrare dettagliatamente caratteristiche e modalità per fruire dell’agevolazione, il Decreto attuativo, e le relative FAQ presenti sul sito del MISE, hanno previsto la possibilità, per gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2020 e il 1° marzo 2021, non essendo ancora disponibile la piattaforma, che l’istanza potesse essere prodotta successivamente all’effettuazione dell’investimento.

E in questo caso sono stati considerati agevolabili anche i conferimenti effettuati in sede di costituzione.  

Ma torniamo alla missiva ricevuta dall’investitore da parte dell’Agenzia delle Entrate che dovrebbe aver ricevuto e conservato il Fascicolo Detrazioni. Ne abbiamo parlato, giusto un paio di mesi fa qui.

Detrazioni startup. Cosa esibire in caso di detrazione del 30%

La documentazione necessaria è proprio stabilita dalla norma (che in questo caso è il DM 7 maggio 2019) e consiste in:

1) una certificazione della start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile che attesti di non avere superato il limite di cui all’art. 4, comma 7 (15 milioni n.d.r.), ovvero, se superato, l’importo per il quale spetta la deduzione o detrazione, da rilasciare entro sessanta giorni dal conferimento

2) copia del piano di investimento della start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile, contenente informazioni dettagliate sull’oggetto della prevista attività della medesima impresa, sui relativi prodotti, nonché’ sull’andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti.

Ricordiamo Per la PMI innovativa ammissibile, dopo il periodo di sette anni dalla prima vendita occorre allegare una valutazione prodotta da un esperto.

Detrazioni startup.  Cosa esibire in caso di detrazione del 50%

Anche in questo caso è proprio il Decreto del 28 dicembre 2020 che precisa, all’articolo 6, le condizioni per fruire dell’agevolazione:

L’agevolazione di cui all’art. 4 spetta a condizione che gli investitori ricevano e conservino una dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa beneficiaria, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, secondo il modello di cui all’allegato B, da rilasciare entro trenta giorni dal conferimento, che attesti l’importo dell’investimento, il codice COR rilasciato dal registro nazionale degli aiuti e l’importo della detrazione fruibile.

Qui non viene fatta espressamente menzione del piano di investimento (business plan) diversamente dalla detrazione del 30%. Non sappiamo se sia una dimenticanza o meno.

Ad ogni buon conto, anche chi scrive ha ricevuto una lettera da parte dell’Agenzia delle Entrate e il fascicolo che presenterò sarà così formato:

Dichiarazione su format ministeriale (di cui all’Allegato B del Decreto 28/12/2020);

– Attestazione dell’esito dell’accertamento De Minimis (in cui è evidenziato il COR). Per l’anno 2020 l’attestazione sarà datata marzo o aprile 2021;

– business plan

Detrazioni startup. Procedura e tempistiche

La documentazione deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate o via posta o (meglio) tramite il canale Telematico CIVIS. Potete affidarvi al vostro consulente fiscale che ha predisposto la dichiarazione dei redditi, oppure seguire le istruzioni allegate alla comunicazione.

Particolare attenzione va posta alle tempistiche con cui inviare la documentazione.

Leggendo la lettera di accompagnamento, l’Agenzia delle Entrate richiede che la documentazione venga trasmessa entro 30 giorni dalla ricezione della busta, che però arriva via posta ordinaria e non tramite raccomandata (almeno nei casi di cui siamo a conoscenza).

È bene comunque non lasciar trascorre troppo tempo tra la ricezione della lettera e l’invio dei documenti.

Segnaliamo, da ultimo, che l’Agenzia delle Entrate, su richiesta dell’Ordine dei Commercialisti ha comunicato (anche se non ufficialmente) che verranno esaminati anche documenti ricevuti anche nei primi 15 giorni di settembre.

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