Di cosa si parla
Aggiornamenti e approfondimenti startup e pmi. Ci siamo lasciati con l’ultimo articolo dello speciale approfondimenti, trattando il quadro generale dei piani di incentivazione. Avevamo previsto che fosse l’ultimo della serie. Abbiamo però ritenuto opportuno, dopo la sosta natalizia, estendere lo speciale a tutto gennaio, trattando alcuni temi che meritano un approfondimento immediato. Con il primo dei tre approfondimenti di gennaio riprendiamo la short news del caffè delle feste. Quella in merito al nuovo regolamento De Minimis appena entrato in vigore cercanDo di delineare alcune linee guida essenziali
Guarda il Videocaffè
Aggiornamenti e appofondimenti startup e pmi. Il nuovo regolamento De Minimis
Gli aiuti concessi in “De Minimis” sono un’eccezione alla regola generale del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) che esclude per gli stati membri la possibilità di concedere agevolazioni alle imprese che siano considerati aiuti di stato.
Si tratta, cioè di aiuti considerati di importanza minore poiché di importo limitato e quindi non in grado di alterare la concorrenza. Con il REGOLAMENTO (UE) N. 2023/2831 approvato il 13/12/2023, il limite generale che era fissato in 200.000 euro in 3 esercizi, è stato innalzato a 300.000 euro in tre anni a decorrere dal 01/01/2024.
Questo è il significato dell’art. 3 del nuovo regolamento laddove recita:
“Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento sono considerate misure che non soddisfano tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e pertanto non sono soggette all’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato;
l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non supera 300 000 EUR nell’arco di tre anni.”
Come sottolineato, uno degli aspetti importanti del nuovo Regolamento riguarda appunto il periodo di calcolo dei tre anni non più riferibile a tre esercizi finanziari ma “…nell’arco di tre anni” tenendo appunto conto dell’anno (supponiamo solare) e tenendo quindi conto della data di effettiva concessione dell’aiuto.
Aggiornamenti e approfondimenti startup e pmi. Quali sono gli aiuti che rientrano nel De Minimis?
Gli aiuti concessi dall’Amministrazione finanziaria alle imprese italiane (in generale) o verso alcuni settori specifici non sono, generalmente, ammessi da parte dell’Unione Europea, a meno che non sia essa stessa a validare l’applicabilità del aiuto economico.
Il regime degli aiuti “De Minimis” rappresenta una deroga a questa disposizione, in quanto trattasi di un regime che nasce per regolare le agevolazioni fiscali o i finanziamenti statali di piccole entità (erogati in modo rapido ed in modesta entità), in modo da non dover aspettare ogni volta l’autorizzazione della Commissione europea. Questo è il caso, ad esempio, delle sovvenzioni, dei contributi in conto interessi e di altre “piccole agevolazioni” che prevedano un limite in grado di garantire che il massimale pertinente non sia superato.
A mero titolo di esempio e con riguardo alle Startup e Pmi innovative rientrano nel novero degli aiuti De Minimis:
- Le agevolazioni fiscali (detrazioni) al 50% per le persone fisiche che investono in startup e PMI innovative;
- Le agevolazioni del bando Innovation Manager;
- La concessione del mutuo (in quota parte) a valere sul Fondo Nazionale di Garanzia;
- Le agevolazioni per innovazione o investimenti per l’avvio dell’attività o l’adeguamento (digitale ad esempio) relativi a bandi della rete Unioncamere o delle Regioni;
- I contributi in conto interessi;
- I contributi per la formazione del personale;
… e molti altri. In generale in relazione al tipo di agevolazione alla quale si accede è possibile reperire l’informazione (se si tratta o meno di una agevolazione in De Minimis) nel testo del bando o del regolamento.
Aggiornamenti e approfondimenti startup e pmi. Il funzionamento del calcolo dei tre anni del De Minimis
Al netto delle variazioni introdotte dal nuovo regolamento resta il principio di fondo ovvero che il periodo da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile.
La differenza introdotta da nuovo regolamento non è di poco conto, infatti, con il “vecchio regolamento” in caso di nuova concessione di un aiuto “de minimis” si doveva tener conto dell’importo complessivo degli aiuti concessi nell’esercizio finanziario in questione e nei due precedenti, facendo coincidere l’esercizio finanziario con il periodo d’imposta.
Il nuovo Regolamento introduce invece il concetto di “…anno” riferendosi quindi (supponiamo) all’anno solare.
Resta invece immutato il principio di “concessione”: il finanziamento si considera concesso nel momento in cui viene accordato, non facendo riferimento ad alcun criterio di tipo finanziario. Ai fini del calcolo dei massimali gli aiuti concessi sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro, al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri.
Aggiornamenti e approfondimenti startup e pmi. Un esempio di calcolo del De Minimis
A questo punto può risultare utile un esempio di calcolo, e per renderlo più efficace anche in termini di differenze tra “vecchio” e “nuovo” Regolamento, oltre a riportare gli importi indichiamo anche le date di concessione
Supponiamo che una Startup a fine 2023 abbia cumulato i seguenti contributi:
- nel 2021 euro 25.000 per bando che prevede contributi a fondo perduto concesso in data 31/03/2021 ed euro 45.000 per detrazioni 50% per investimenti ricevuti da persone fisiche, concessi in data 30/04/2021. Totalizzando per l’esercizio finanziario 2021 euro 70.000;
- nel 2022 euro 50.000 per bando che prevede contributi a fondo perduto concesso in data 31/05/2022 ed euro 15.000 per detrazioni 50% per investimenti ricevuti da persone fisiche, concessi in data 30/06/2022. Totalizzando per l’esercizio finanziario 2022 euro 65.000 che sommati a quelli dell’esercizio 2021 totalizzano euro 135.000;
- nel 2023 euro 50.000 per bando che prevede contributi a fondo perduto concesso in data 31/01/2023 ed euro 15.000 per detrazioni 50% per investimenti ricevuti da persone fisiche, concessi in data 28/02/2023. Totalizzando per l’esercizio finanziario 2023 euro 65.000 che sommati a quelli degli esercizi precedenti assorbe l’intero plafond di euro 200.000.
Tenendo sempre in considerazione la stessa impresa ed applicando il vecchio regolamento per la regola del periodo di riferimento (quindi anno finanziario) ma applicando il nuovo limite euro 300.000 indipendentemente dalle date di concessione l’impresa “libera” per il 2024 un plafond di euro 70.000 (importo complessivo degli aiuti concessi nell’esercizio finanziario in questione e nei due precedenti) al quale si aggiungono ulteriori 100.000 per l’innalzamento del plafond.
Le cose cambiano invece se si tiene conto (nuovo regolamento) delle date di concessione quindi la nostra impresa put potendo contare da subito (a inizio 2024) su una disponibilità di euro 100.000 derivata dall’innalzamento della soglia a euro 300.000 libererebbe ulteriore disponibilità a partire al 01/03/2024 per euro 25.000 (euro 25.000 per bando che prevede contributi a fondo perduto concesso in data 31/03/2021) e così a seguire.
Ovviamente l’impatto delle nuove modalità di calcolo diviene importante laddove si devono ad esempio pianificare per una startup le concessioni delle detrazioni 50% agli investitori dovendo tener conto delle date nelle quali avviene in cosiddetto “rolling basis”
Aggiornamenti e approfondimenti startup e pmi. Attenzione alla regola dell'”Impesa Unica” nel Regolamento De Minimis
Ai fini della corretta applicazione della normativa sul De Minimis è necessario identificare cosa intende la normativa per “impresa unica”
Il REGOLAMENTO (UE) N. 2023/2831 che definisce gli aiuti in de minimis prevede che:
Ai fini del presente regolamento, s’intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
- a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le entità controllate di diritto o di fatto, dalla stessa entità devono quindi essere considerate come un’unica impresa beneficiaria. Di conseguenza, ai fini dell’applicazione del massimale previsto dal De Minimis si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti negli ultimi tre anni, non solo dell’impresa singola, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate alla tua da un rapporto di controllo, nell’ambito dello stesso Stato membro.
Quindi per tutte le aziende che hanno rapporti di controllo formali o sostanziali occorre procedere ad una attenta analisi.
Esistono poi una serie di orientamenti comuni che, benché al momento non supportati da atti normativi, sono ormai consolidati e che aiutano a risolvere alcune fattispecie particolari:
- Il controllo attraverso persone fisiche non è rilevante ai fini della determinazione di una “impresa unica”. Ciò significa che un gruppo a carattere famigliare, nel quale le diverse società fanno riferimento ai membri della famiglia non costituisce, di per sé, impresa unica.
- Anche il fatto di avere rapporti di controllo con imprese di altri stati non rileva ai fini della “impresa unica” per quanto riguarda il de minimis.
- Altro caso molto dibattuto è quello di holding che detengono collegamenti di controllo con imprese che operano in settori di attività diversi. L’orientamento in questo caso è che le holding “pure” non siano da considerare ai fini della perimetrazione dell’“impresa unica”. Occorre comunque una valutazione di tipo sostanziale sull’effettiva partecipazione alla gestione delle controllate.
- “le imprese che non hanno relazioni tra di loro eccetto il loro legame diretto con lo stesso organismo pubblico non sono considerate come imprese collegate”, tenuto conto del fatto che esse “hanno un potere decisionale indipendente”.
Aggiornamenti e approfondimenti startup e pmi. Dove verificare il plafond De Minimis
Per facilitare la possibilità di tenere traccia dell’utilizzo annuale dei contributi “De Minimis” esiste uno strumento importante. Per verificare l’importo “de minimis” è possibile consultare il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, dove è possibile calcolare l’entità degli aiuti ricevuti nel triennio di monitoraggio.
Aggiornamenti e approfondimenti startup e pmi. Cosa accade in caso di superamento del plafond De Minimis
Partiamo da una fondamentale premessa: quanto qui riportato in tema di “conseguenze” seppure disciplinato e regolamentato resta “puramente teorico” e ciò perché tutte le amministrazioni concedenti prima della concessione del contributo (quindi sia in fase istruttoria che in fase di delibera di concessione) effettuano un accesso al Data Base ad essi dedicato (quello delle Visure) per verificare appunto la concedibilità dell’agevolazione. Pensiamo infatti ad un qualsiasi form di richiesta (ad esempio quella della concessione del beneficio del 50% per investimenti in startup) laddove è previsto prima della concessione sulla base dell’istanza un controllo preventivo da parte del MIMIT.
Passando quindi alle “conseguenze teoriche” se un’impresa supera la soglia degli aiuti “De Minimis “, può trovarsi in una situazione di violazione delle regole sugli aiuti di Stato dell’Unione Europea. Gli aiuti di Stato, infatti, sono generalmente proibiti nell’UE perché possono distorcere la concorrenza e influenzare gli scambi tra gli Stati membri.
Se un’impresa riceve un aiuto di Stato che non è stato approvato dalla Commissione Europea, o che supera i limiti stabiliti per gli aiuti “de minimis”, può essere obbligata a restituire l’importo dell’aiuto ricevuto, più gli interessi. Questo può avere un impatto significativo sulla situazione finanziaria dell’impresa.
Inoltre, la Commissione Europea può avviare un’indagine formale sugli aiuti di Stato, che può comportare un processo lungo e costoso. Se l’indagine conclude che l’impresa ha ricevuto un aiuto di Stato illegale, l’impresa sarà obbligata a restituire l’intero importo dell’aiuto.
———————————————————————————————————-
Per oggi ci fermiamo qui. Con secondo approfondimento di gennaio torneremo a parlare dell’aumento di capitale contestuale alla costituzione.