Aggiornamenti e approfondimenti startup e PMI. Le categorie di quote

Aggiornamenti e approfondimenti startup e pmi. Proseguiamo la nostra “miniserie” di approfondimenti di gennaio con il terzi e ultimo contributo a cura di Ezio Este.  Con il caffè del 17 gennaio abbiamo trattato il tema del nuovo regolamento De Deminimis, e nel caffè del 24 gennaio dell’aumento di capitale contestuale alla costituzione. Oggi dedichiamo il “caffè” alle categorie di quote nelle startup e pmi innovative.

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Aggiornamenti e appofrondimenti startup e pmi. Le categorie di quote nelle startup e pmi innovative

Partiamo da un assunto. Non tutti i soci sono uguali.

Se ci pensiamo nella compagine di una startup ci sono (in ordine cronologico di entrata) i founder, quelli che hanno avuto l’idea e si dedicano anima e corpo al progetto, ci sono i FFF (family friends e fools) o i business angels che scommettono e finanziano le prime fasi di sviluppo dell’attività, apportando anche competenze manageriali e imprenditoriali.

Ci sono poi gli investitori professionali (istituzionali o meno) che forniscono quelle risorse finanziarie, a volte anche con importi rilevanti, che consentono di fare il salto e scalare, oppure i soci entrati tramite campagne di crowdfunding.

Aggiornamenti e approfondimenti startup e pmi. Categorie di quote e aspettative dei soci

Ogni socio ha quindi aspettative e interessi diversi rispetto al proprio investimento.

Il legislatore ha normato, oramai da tempo, questa circostanza stabilendo, in tutte società a responsabilità limitata, la possibilità di prevedere statutariamente di attribuire, personalmente a ciascun socio dei diritti particolari.

L’articolo 2468 (quote di partecipazione) prevede infatti che

“[…] i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Se l’atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.

Resta salva la possibilità che l’atto costitutivo preveda l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili”.

La norma quindi ci dice sostanzialmente due cose:

1) ai soci spettano diritti patrimoniali (p.es. la distribuzione degli utili) e amministrativi (p. es. di approvare il bilancio e di nominare l’organo amministrativo);

2) che lo statuto (quindi tutti i soci) possano prevedere di attribuire nominativamente a uno o più soci diritti particolari sia patrimoniali (ad esempio di ricevere una quota di utile più alta rispetto alla partecipazione da questi detenuta) o amministrativi (ad esempio di poter sempre nominare 1 membro del consiglio di amministrazione).

Aggiornamenti e approfondimenti startup e pmi. I diritti particolari di più soci

Ora, può accadere che si manifesti la necessità di munire più soci dei medesimi diritti. Questo accade soprattutto quando vi siano insiemi omogenei di soci caratterizzati dai medesimi interessi: pensiamo alle differenze che vi possono essere tra un founder e un investitore istituzionale o a un socio che ha partecipato a una campagna di crowdfunding.

L’esigenza è ancor più accentuata nelle società innovative (startup e PMI) in cui queste differenze sono da un lato più comuni e dall’altro più spiccate.

Anche qui è venuto in soccorso il legislatore che con il DL 179/20212 (la legge istitutiva delle startup innovative) che ha previsto, all’articolo 26 che lo statuto possa creare categorie di quote:

– “fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile.

– non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.”

Tale previsione è stata poi estesa alle PMI innovative (2015) e dal 2017 anche a tutte le PMI anche non innovative.

Quindi per esempio un piccolo investitore di una campagna di crowdfunding (tipicamente titolare di una quota di partecipazione molto piccola) non avrà particolare interesse ad esercitare il diritto di voto nell’assemblea dei soci, né magari a parteciparvi, all’assemblea.

Quindi, per esempio, è possibile creare una categoria di quote a loro riservata che escluda sia il diritto voto, sia il diritto di intervento liberando così gli amministratori dall’incombenza di convocare decine di piccoli investitori.

Aggiornamenti e approfondimenti startup e pmi. Piccole clausole con grande impatto

L’introduzione di categorie di quote o di diritti particolari è un esercizio da valutare attentamente, soprattutto quando dall’altra parte del tavolo davanti a founder siedono investitori professionali o istituzionali, che magari si presentano con degli statuti preconfezionati da prendere o lasciare.

Come abbiamo avuto modo di osservare più di una volta, accade che vengano avanzate richieste tali da rendere i founder poco più di dipendenti della loro startup.

Piuttosto che vengano proposte delle clausole che di primo acchito sembrano innocue ma che poi manifestano riverberi applicativi molto penalizzanti per i founder.

Spesso queste clausole sono annegate in poche righe di uno statuto ben più vasto, non sono di facile comprensione e soprattutto e sono formulate in maniera tale che risulta ancor più complesso immaginare le ricadute che quelle parole avranno nel futuro.

Quindi è fondamentale, nell’interesse di tutti, capire in maniera profonda quello che si andrà a firmare interrogandosi sulle ricadute pratiche che queste clausole potranno avere.

E poi una volta consapevoli è possibile scegliere.

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Il breve speciale di gennaio si chiude qui. Dalla prossima settimana salutiamo la stagione dei nuovi speciali parlando di società benefit e relazione di impatto

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