Di cosa si parla
Detrazioni per investimenti in startup. Eccoci, con il secondo articolo dello speciale dedicato alle “detrazioni per investimenti in startup” a cura di Ezio Este. Affrontiamo, con questo approfondimento (ed il successivo) un tema molto importante e molto delicato: quello della indicazione corretta della data dell’investimento da riportare nella certificazione da rilasciare agli investitori. Un aspetto sostanziale e rilevante (e poco conosciuto) che spesso crea confusione e quindi errori. Errori che possono creare effetti gravissini come la revoca delle agevolazioni con penali e sanzioni.
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Detrazioni per investimenti in startup. Quando “matura” il diritto alla agevolazione?
Per affrontare al meglio il quesito dobbiamo prioritariamente attingere alle fonti normative.
Faremo riferimento alla normativa relativa alle detrazioni del 50% (quelle in regime de minimis). Ma il ragionamento può essere traslato senza alcuna differenza sulle detrazioni/deduzioni ordinarie, al 30%. Iniziamo quindi dall’analisi dell’art. 29 bis del Dl 179/2012 che prevede, al comma 2:
“La detrazione di cui al comma 1 [quella del 50% ndr] si applica alle sole start-up innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell’investimento. La detrazione è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti De Minimis (ndr aggiornato da Regolamento di dicembre 2023) .”
Detrazioni per investimenti in startup. Qual’è il momento dell’investimento?
Ora si tratta di capire cosa si intende per momento dell’investimento. Ci viene in soccorso il Decreto del 28 dicembre del 2020 ed in particolare:
• l’articolo 6 comma 1;
• l’articolo 3 comma 6.
L’articolo 6 comma 1 del citato Decreto 28 dicembre 2020 prevede che:
“l’agevolazione fiscale di cui all’art. 4 è indicata dal soggetto investitore nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui il soggetto stesso ha effettuato l’investimento nella impresa beneficiaria”.
L’articolo 3 comma 6 del citato Decreto 28 dicembre 2020 prevede che:
“i conferimenti rilevano nel periodo d’imposta in corso alla data del deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese da parte della start-up innovativa o della PMI innovativa dell’atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale ovvero, se successiva, alla data del deposito dell’attestazione che l’aumento del capitale è stato eseguito ai sensi degli articoli 2444 e 2481-bis del codice civile.”
Quindi la lettura dei due commi ci apre quattro possibili scenari in relazione alla “forma di aumento di capitale” adottata.
Detrazioni per investimenti in startup. Lo scenario dell’aumento di capitale “inscindibile”
Come detto in premessa, questo approfondimento è diviso in due parti. In questa prima parte trattiamo il primo dei quattro possibili scenari.
Lo scenario I è quello di un atto di aumento di capitale dove l’intero importo (capitale e sovraprezzo) sia contestualmente liberato (versato) dai sottoscrittori. Ed è questo il caso nel quale si applicherebbe la prima parte del disposto dell’art. 3 comma 6 ovvero “rilevano nel periodo d’imposta in corso alla data del deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese …(omissis) della deliberazione di aumento del capitale sociale”.
Il deposito (e relativa iscrizione al registro delle imprese) in questo caso sarà a cura del notaio.
In questo caso quindi le date rilevanti (ai fini delle certificazioni 30% e 50%) sono quelle della delibera e del versamento.
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Per oggi ci fermiamo qui. Nel prossimo inserto, analizzeremo gli altri 3 scenari.
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