Speciale detrazioni per investimenti in startup. La decadenza dal beneficio e le conseguenze

Di cosa si parla

Detrazioni per investimenti in startup. Eccoci giunti al quarto approfondimento dello speciale dedicato alle “detrazioni per investimenti in startup”. Dopo aver trattato il tema del fascicolo investitori ed in particolare del “business plan di scopo” e in seguito anche il tema della indicazione corretta della data dell’investimento da riportare nella certificazione da rilasciare agli investitori, con rappresentazione di quattro possibili scenari, oggi, come preannunciato in chiusura del precedente caffè, Nicola Tracanella approfondisce il tema delle cause di decadenza del beneficio e delle conseguenze che ne derivano.

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Detrazioni per investimenti in startup. Introduzione alle cause di perdita del beneficio

Abbiamo già scritto in merito alla corretta modalità di fruizione delle detrazioni fiscali per investimenti in startup e PMI innovative, con riferimento ad esempio al kit documentale da predisporre.

In questo articolo ci concentriamo sulla cause di decadenza e sulle conseguenze.

Naturalmente, la prima causa di decadenza è costituita dai controlli documentali dell’Agenzia delle Entrate qualora ovviamente il kit documentale sia incompleto o non conforme alla normativa. Questo è un caso patologico, molti altri possono dirsi “normali” nel percorso di una startup.

Detrazioni per investimenti in startup. La mancata iscrizione alla sezione speciale

Sembra un caso raro. Non è affatto così. La procedura di iscrizione contestuale alla sezione speciale è complessa, e nel caso venga negata i fondatori perdono la detrazione.  Anche se può apparire scontato riteniamo utile ricordare che il beneficio per le detrazioni può essere riconosciuto solo per investimenti effettuati in startup innovative “regolarmente iscritte alla sezione del registro imprese”; è quindi fondamentale che la startup o la PMI, attraverso il proprio rappresentate legale, rispettino l’adempimento annuale della conferma dei requisiti.

Infatti, leggendo il testo dell’art. 6 (decadenza delle agevolazioni fiscali) del Decreto 7 maggio 2019 si rilevano (in particolare ai commi 1 e 3) le cause di decadenza dalle agevolazioni e le relative (pesanti) conseguenze, citando tra le cause di decadenza proprio la perdita del requisito di startup o PMI innovativa:

Il diritto alle agevolazioni di cui all’art. 4 decade se, entro tre anni dalla data in cui rileva l’investimento ai sensi dell’art. 3, si verifica:

(…….)

d) la perdita di uno dei requisiti previsti dall’art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte della start-up innovativa, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese del comma 8 dello stesso art. 25;

e) la perdita di uno dei requisiti previsti dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, da parte della PMI innovativa ammissibile, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese del comma 2 dello stesso art. 4.

Detrazioni per investimenti in startup. Le altre cause di perdita del beneficio

Continuando la lettura del testo di legge vengono poi elencate le ulteriori cause di decadenza.

(…..)

a) la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati ai sensi dell’art. 3, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società, salvo quanto disposto al comma 3, lettere a) e b), (d.r. si legga in seguito in merito ai trasferimenti gratuiti) nonché’ la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni o quote;

b) la riduzione (n.d.r. volontaria) di capitale nonché’ la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle PMI innovative ammissibili o delle altre società che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;

c) il recesso o l’esclusione degli investitori di cui all’art. 2, comma 1;

(…….)

Il testo della norma poi prosegue con una opportuna e fondamentale disamina delle ipotesi che al contrario delle precedenti non producono la perdita del beneficio

  Non si considerano cause di decadenza dall’agevolazione:

a) i trasferimenti a titolo gratuito o, a causa di morte del contribuente, nonché’ i trasferimenti conseguenti alle operazioni straordinarie di cui ai capi III e IV del titolo  III  del  Tuir;  in tali casi, ad eccezione  dei  trasferimenti  a  causa  di  morte,  le condizioni previste dal presente decreto devono essere  verificate  a decorrere dalla  data  in  cui  è  stato  effettuato  l’investimento agevolato da parte del dante causa;

b) la perdita dei requisiti previsti dall’art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte della start-up innovativa dovuta (i) alla scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione, (ii) o al superamento della soglia di  valore  della produzione annua pari a euro 5.000.000, (iii) alla quotazione  su  un sistema multilaterale di negoziazione, (iv)  o  all’acquisizione  dei requisiti di PMI innovativa ammissibile, di cui all’art. 4, comma  1,del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3;

c) la perdita dei requisiti previsti dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, da parte della PMI innovativa ammissibile dovuta (i) al superamento delle soglie dimensionali previste dalla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE) (ii) o alla quotazione su un mercato regolamentato.

Detrazioni per investimenti in startup. Le conseguenze della decadenza dal beneficio

La conseguenza immediata della perdita del beneficio ha un impatto finanziario su chi ne abbia beneficiato. Impatto, che in relazione alla detrazione fruita (quantum) può diventare molto importante soprattutto per modalità e tempi.

Infatti nel testo normativo troviamo una nota chiara e perentoria.

(….)

 Nel periodo d’imposta in cui si verifica la decadenza dall’agevolazione, il soggetto che ha beneficiato dell’incentivo:

a) se soggetto passivo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, deve incrementare l’imposta lorda di tale periodo d’imposta di un ammontare corrispondente alla detrazione effettivamente fruita nei periodi di imposta precedenti, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, aumentata degli interessi legali. Il   relativo   versamento   è effettuato entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;

    (….)

Il testo prosegue trattando il caso delle deduzioni per le persone giuridiche

Detrazioni per investimenti in startup. Conclusioni

In conclusione, di questo contributo riteniamo opportuno riportare sinteticamente alcuni opportuni suggerimenti:

  1. verificare, in fase di costituzione, che vi sia la contestuale iscrizione alla sezione speciale;
  2. in relazione al punto precedente, non farsi abbagliare da piattaforme che offono la costituzione a basso costo, perchè quasi mai (mai!) il servizio include l’iscrizione alla sezione speciale (è così che si diviene realmente startup innovativa), oltre poi ad aver riscontrato (l’abbiamo provata anche noi!) molti problemi tecnici nella piattaforma dei notai (ad esempio il protocollo delle firme digitali e frequenti disconnnessioni) che di fatto rendono impossibile la promessa di “avere la startup in tre giorni”. In realtà passa oltre un mese;
  3. richiedere (deve farlo l’investitore) nei tempi previsti dalle norme, la documentazione “conforme” a costituire il fascicolo investitori;
  4. porre grande attenzione nel corso dell’esercizio, alle verifiche dei requisiti che consentono la permanenza in “sezione speciale” (in particolare per i costi di ricerca e sviluppo);
  5. evitare, in vigenza di “holding period” vendite (cessioni a titolo oneroso) anche parziali e infinitesimali delle partecipazioni;
  6. non distribuire gli utili ma soprattutto poste assimilabili come la “riserva di sovraprezzo”

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Per oggi ci fermiamo qui. Nel prossimo inserto, analizzeremo una casistica molto specifica in relazioni a casi di conversioni e compensazioni

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