Di cosa si parla
PMI Innovative. Oggi terminiamo il nostro speciale sulle PMI innovative, dopo il primo contributo di Ezio Este che ha affrontato il tema dell’innovazione e di come questa sia insita nel DNA di molte PMI del nostro Paese, e dopo i secondo contributo (sempre a firma di Ezio Este) che ci ha illustrato il potente strumento delle Reti di imprese, e infine con il caffè del 22 Maggio, nel quale Nicola Tracanella è entrato nel merito dei requisiti delle PMI, oggi terminiamo con l’approfondimento di Nicola Vernaglione, che esamina, in relazione, al testo del Decreto 7 maggio 2019, le condizioni affinché le PMI possano fruire delle agevolazioni fiscali per investitori nel capitale.
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PMI Innovative. Il tenore delle agevolazioni
Eviteremo di elencare tutte le agevolazioni destinate alle PMI innovative soffermandoci su quelle relative ai benefici fiscali per gli investitori.
La cronistoria delle agevolazioni in questione parte con il Decreto legge Decreto Ministeriale n. 3/2015 che all’art. 4 , integrando il Dl n. 179/2012, introduce la figura delle “PMI innovative” prevedendo per tali imprese un regime agevolativo simile (ma non uguale) a quello delle Startup innovative. In particolare al comma 9 si legge:
“.. si applica alle PMI innovative nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, di cui alla comunicazione 2014/C 19/04 della Commissione, del 22 gennaio 2014”
L’aspetto assolutamente rilevante sta nel fatto che, al contrario delle Startup, (in relazione alle detrazioni per investimenti operati da persone fisiche) prioritariamente si applica la disciplina della agevolazione in De Minimis, ovvero la detrazione al 50%, fatto che si evince dalla lettura del comma 9 ter:
“a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al cinquanta per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più PMI innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in PMI innovative; la detrazione si applica alle sole PMI innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell’investimento ed è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis”. (aggiornato dal nuovo regolamento del 2023)
Altro aspetto interessante e distintivo, in termini di maggior favore sta nell’importo massimo agevolabile (che ricordiamo per il de minimis delle startup è di 100.000 euro), infatti continuando a leggere il comma 9 ter:
“l’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 300.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.”
Infine, ed è a nostro parere, l’aspetto più rilevante, mentre per le Startup vi è l’alternanza di opzione, ovvero devo scegliere all’origine se richiedere la detrazione del 30% o quella del 50%, per le PMI vi è la possibilità di “scalare” l’importo, ovvero utilizzare prioritariamente l’agevolazione al 50% e per la parte residuale quella del 30%:
“La detrazione di cui al presente comma spetta prioritariamente rispetto alla detrazione di cui all’articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e fino all’ammontare di investimento di cui al periodo precedente. Sulla parte di investimento che eccede il limite di cui al secondo periodo, e’ fruibile esclusivamente la detrazione di cui al citato articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis“.
In seguito interviene il Decreto del 28/12/2020 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 15.02.2021 n. 38 contenente le modalità attuative degli incentivi fiscali in regime de minimis introdotti dall’articolo 38, commi 7 e 8, del Decreto Rilancio n. 34/2020, che integrando rispettivamente, il Dl n. 179/2012 con l’articolo 29-bis e l’articolo 4 del Dl n. 3/2015 con il comma 9-ter, hanno previsto una detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, per i soggetti che investono direttamente o indirettamente nel capitale sociale di Start up e Pmi innovativa. Aggiornando di fatto il testo del Dl n. 3/2015 così come già riportato.
PMI Innovative. Oltre il settimo anno
A questo punto entra in gioco il Decreto 7/05/2019 (Modalità di attuazione degli incentivi fiscali all’investimento in start-up innovative e in PMI innovative) che di fatto rappresenta il Decreto Attuativo del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 con particolare riferimento all’art. 4; Decreto nel quale, ai fini delle PMI risulta di fondamentale importanza la lettura dell’art. 1 del comma 1 lettera c: c) per «PMI innovative ammissibili» si intendono le PMI che: (i)rientrano nella definizione di PMI innovativa di cui all’art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, anche non residenti in Italia purché’ in possesso dei medesimi requisiti, ove compatibili, a condizione che le stesse siano residenti in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo e abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia; (ii) ricevono l’investimento iniziale a titolo della misura anteriormente alla prima vendita commerciale su un mercato o entro sette anni dalla loro prima vendita commerciale. Le PMI innovative, dopo il periodo di sette anni dalla loro prima vendita commerciale, sono considerate ammissibili in quanto ancora in fase di espansione o nelle fasi iniziali di crescita: 1) fino a dieci anni dalla loro prima vendita commerciale, se attestano, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, di non aver ancora dimostrato a sufficienza il loro potenziale di generare rendimenti; 2) senza limiti di età, se effettuano un investimento in capitale di rischio sulla base di un business plan relativo ad un nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico che sia superiore al 50 per cento del fatturato medio annuo dei precedenti cinque anni, in linea con l’art. 21, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 651/2014;” Nella lettura della lettera c (i) già si riscontra una importante agevolazione con riguardo alla “non residenza” (che reinterpretiamo nello Stato ove l’impresa ha la sede legale) in Italia estendo l’applicabilità alle PMI che hanno sede nell’Unione Europea a patto che abbiano una sede produttiva in Italia. Chiarendo poi, che il regime è applicabile solo a quelle PMI che abbiamo requisiti “assimilabili” a quelli definiti dal DL 24 gennaio 2015 e solo in relazione alla prima vendita commerciale “su un mercato” (quindi relativamente a un piano di sviluppo iniziale) o entro sette anni dalla prima vendita commerciale.
La parte ancor più interessante riguarda quanto disposto in merito alle PMI oltre il settimo anno dalla prima vendita commerciale prevedendo due possibili fattispecie:
- quelle tra il settimo ed il decimo anno per le quali, ai fini dell’applicazione delle agevolazioni, è prevista la necessità di una “attestazione/valutazione” di un esperto esterno che dimostri che la PMI non abbia ancora dimostrato a sufficienza il potenziale di generare rendimenti;
- oltre il decimo anno e senza limiti di età in relazione a un investimento da destinarsi allo sviluppo di un piano per un nuovo mercato o un nuovo prodotti, che sia superiore al 50% della media del fatturato degli ultimi 5 anni.
PMI Innovative. La Relazione dell’esperto
A questo punto riguardo alla “Attestazione/Valutazione” dell’esperto vale la pena soffermarsi sul “chi, sul “cosa” e sul “come”.
Il primo aspetto del “chi” a nostro avviso, è chiaramente indicato dal testo normativo che puntualmente indica la fattispecie che sia “esterno” e, aggiungiamo, “indipendente” all’impresa. Tali fattori risultano determinanti e deontologici poiché di tratta di “attestare” attraverso una relazione argomentata che la PMI non ha ancora espresso adeguatamente (o l’ha fatto in minima parte) il proprio potenziale di generare rendimenti.
L’identikit dell’esperto dal nostro punto di vista risulta di conseguenza, molto chiaro ed è riferibile, ad esempio, alle competenze ed attribuzioni di un commercialista così come definite dal D.lgs. n. 139 del 28/06/2015.
Il secondo aspetto, ovvero il “cosa” va oltre le attribuzioni definite per Decreto (D.lgs. n. 139 del 28/06/2015) e deve obbligatoriamente orientarsi verso le richieste del comma 1 lettera c. Nel momento in cui si chiede di “dimostrare” il potenziale di rendimenti, poiché la PMI si trova ancora in uno stadio di sviluppo e/o crescita. Si sta quindi parlando dello sviluppo di una relazione profonda ed argomentata che includa anche un business plan altamente analitico in tutte le sue parti. Ricordando la funzionalità di questa “relazione” ovvero destinata a costituire il “il fascicolo investitori”, ovvero la documentazione idonea affinché chi investe nella PMI possa oggettivamente dimostrare (verso l’amministrazione finanziaria) la regolarità della richiesta di beneficio. E’ altresì opportuno raccontare ed argomentare “l’equity story” della PMI così come fornire una relazione profonda ed argomentata sul “equity value” aggiornato al momento dell’aumento di capitale per il quale si produce la relazione.
Riguardo all’ultimo aspetto, il “come” diremo semplicemente che si tratta di una relazione “asseverata” da produrre in forma compatibile al suo utilizzo.
A questo link se ne trova un esempio
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Lo speciale PMI termina qui. Ricordiamo che domani 30 Maggio 2024 si terrà il nostro consueto webinar conclusivo dello speciale aperto alle vostre domande, Questo il link per partecipare gratuitamente. Con il prossimo caffè partiremo con il nostro prossimo speciale che dedichiamo ad un focus molto analitico sul tema del Work For Equity: “dal contratto alla delibera”