Aprire e creare una startup. Guida avanzata e consigli pratici: i mesi ideali per costituire

Aprire e creare una startup

Di cosa si parla

Aprire e creare una startup. Con questo contributo avviamo il nostro ottavo speciale del 2024. Sarà uno speciale “molto speciale”. Un Focus dedicato alla creazione di una startup ma con un approccio avanzato, unito a consigli pratici. Uno speciale cui farà seguito il nostro Webinar ABC live e, soprattutto un ebook molto profondo ed arricchito da casi, esempi e contributi pratici. Abbiamo ritenuto indispensabile questo speciale dedicandolo a tutti coloro che prima di essere “startupper” sono imprenditori, con una visione chiara e corretta di cosa significhi “fare impresa”, a cominciare dal porre le basi giuste con  la redazione di un atto costitutivo ed uno statuto che siano evoluti, adeguati e realmente adatti ad una impresa innovativa.  Insomma non un mero adempimento, “un fastidio” da liquidare a pochi euro. Oggi con il primo contributo di Nicola Vernaglione analizziamo una prima peculiarità ovvero quanto sia importante il momento (il mese) nel quale costituire e quali siano gli impatti ed i vantaggi.

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Aprire e creare una startup. La durata dell’esercizio sociale

Il nostro ordinamento giuridico non contiene un’esplicita definizione di esercizio sociale che ne determini in modo inequivocabile anche la sua durata, tanto che lo stesso diritto societario consente a qualunque compagine societaria di poter scegliere non solo il termine iniziale del proprio esercizio sociale ma anche di poterlo poi variare successivamente in presenza di giustificati motivi.

L’argomento è stato più volte dibattuto sia in dottrina che in giurisprudenza a causa della necessità di garantire l’autonomia decisionale della compagine societaria con i principi di “indisponibilità” ed “annualità” dell’esercizio sociale.

Aprire e creare una startup. La previsione di durata dell’esercizio sociale diversa da 12 mesi

Sull’argomento è intervenuto il Consiglio Notarile di Milano che con la massima n.116 ritiene legittima la previsione dell’atto costitutivo che stabilisce la durata del primo esercizio sociale per un periodo non superiore a 15 mesi decorrenti dalla data dell’atto stesso attenuando, in questo modo, le problematiche emergenti dalla chiusura di un esercizio sociale in data troppo vicina a quella della sua costituzione come nel frequente caso di una società neo costituita o meglio di una startup che per sua stessa natura non può sviluppare alcun dato bilancio significativo in pochi mesi.

Riportiamo il testo della Massima 116 della motivazione

MASSIMA

Si ritiene legittima la previsione dell’atto costitutivo che stabilisca la durata del primo esercizio sociale per un periodo non superiore a 15 mesi decorrenti dalla data dell’atto medesimo.

MOTIVAZIONE

Tra gli elementi che devono obbligatoriamente essere indicati negli atti costitutivi di società per azioni o di società a responsabilità limitata, gli artt. 2328 e 2463 non includono la data di chiusura del primo esercizio sociale. L’indicazione, peraltro, è da sempre capillarmente diffusa nella prassi, costituendo l’immediata e puntuale contezza della scadenza degli esercizi sociali elemento di primaria importanza. E del resto, tra gli elementi di cui occorre fornire specifica informazione nel contesto della iscrizione della società neo costituita presso il registro delle imprese vi è proprio la “scadenza del primo esercizio sociale”.

Al fine di individuare i limiti cui è sottoposta, in sede di definizione della data di chiusura del primo esercizio sociale, l’autonomia negoziale dei soci costituenti (o del socio costituente), è opportuno richiamare le considerazioni già sottese alla Massima (antecedente la riforma del 2003) n. VII dell’8 maggio 2001 ed alla Massima n. 16 del 26 febbraio 2004.

In entrambe le Massime, si era preso atto di un orientamento tanto di dottrina quanto di giurisprudenza concernente la durata massima degli esercizi sociali, orientamento che contempera da un lato il principio, della normale annualità degli esercizi sociali, e dall’altro lato l’opportunità di non imporre la redazione di bilanci infrannuali non significativi.

In sostanza, quindi, come peraltro già emergeva dalla prima delle Massime citate, è da ritenere ampiamente legittima la previsione di un primo esercizio sociale superiore all’anno, e dunque a ritenere legittima la determinazione della prima data di chiusura dell’esercizio sociale ad una data successiva rispetto allo scadere del dodicesimo mese dalla data dell’atto (o dalla sua iscrizione), ogni qualvolta detta previsione consenta di evitare la redazione di un bilancio infrannuale non significativo, o meglio a ritenere legittima una durata che vada oltre il 31/12 dell’anno della costituzione della società prevedendo una chiusura del primo esercizio al 31/12 dell’anno successivo a condizione di prevedere una durata massima di 15 mesi.

Aprire e creare una startup. Esercizio sociale “significativo”

Come già evidente la questione che si pone verte sostanzialmente sul punto di “significatività” o “non significatività” del bilancio infrannuale. Questione che naturalmente, deve svolgersi volta a volta sulla base delle specifiche circostanze del caso, le quali potranno anche esser esplicitate nell’atto costitutivo. A titolo puramente esemplificativo, si può ipotizzare che il periodo di tempo di “non significatività” possa esser particolarmente esteso, tutte le volte in cui il concreto avvio dell’operatività sociale sia subordinato all’ottenimento di autorizzazioni di natura amministrativa di non immediato rilascio.

In linea generale, ed anche a prescindere dalle singole circostanze del caso specifico, è da ritenere peraltro che un lasso di tempo contenuto entro i 3 mesi possa rappresentare in ogni caso esser considerato come “non significativo”, e che dunque la clausola dell’atto costitutivo che stabilisca la data del primo esercizio entro i 15 mesi dalla data dell’atto medesimo sia da considerarsi legittima.

Il legislatore, infatti, là dove ha voluto imporre la redazione e la diffusione presso il pubblico del resoconto contabile della gestione della società, ha proprio individuato la cadenza di tale onere nel trimestre. Si tratta della disciplina inerente la redazione e diffusione delle relazioni finanziarie (le quali comprendono i prospetti contabili periodici) delle società quotate (art. 154-ter d.lgs. 58/1998). La disciplina impone infatti l’aggiornamento della informativa su base, appunto, trimestrale. Il che testimonia la non significatività che il sistema normativo collega alla raffigurazione contabile di un periodo di attività sociale inferiore al trimestre. Ciò naturalmente, sarà tanto più vero nei primi mesi di vita della società (o meglio di una startup), stante, in generale, i tempi fisiologici di avvio operativo dell’attività indipendentemente da eventuali autorizzazioni amministrative

Aprire e creare una startup. I mesi migliori per costituire

In definitiva quindi si può tracciare il seguente schema di massima idoneo a rispondere alla domanda “qual è il momento migliore per costituire in relazione, è bene precisarlo, ai soli vantaggi legati ai costi e adempimenti, nonché coerenza, di un bilancio che rappresenti valori significativi anche in relazione al mantenimento del requisito di Startup Benefit e quindi alla necessità ed obbligo di redigere ed depositare (con il bilancio) la relazione d’impatto.

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Per oggi ci fermiamo qui.

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