Q&A. Detrazioni fiscali e work for equity

detrazioni investimenti

Eccoci qui ritornati con la nostra rubrica delle Q&A. Oggi dedicata ad una selezione dei numerosi quesiti che ci sono pervenuti negli ultimi due mesi anche attraverso startup geeks. Come sempre, cerchiamo di dare una risposta idonea e sensata mettendo a disposizione la nostra esperienza pratica, cioè basata su soluzioni già applicate e sviluppate (non ipotesi e congetture) frutto della dedizione quotidiana al mondo delle startup e pmi innovative. Oggi torniamo a parlare di una delle tematiche più gettonate,  ovvero la detrazione fiscale che matura a fronte di investimenti in startup e PMI innovative e di varie sul Wok for equity

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Diritto all’utilizzo del “credito d’imposta” alla luce delle modifiche temporanee introdotte dall’art. 38 del Decreto Rilancio.

Abbiamo riassunto una domanda articolata e complessa nei seguenti punti.

Q.1. La detrazione comma 7 è applicabile esclusivamente alle
“start-up innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese
al momento dell’investimento
.” Stante la mancanza del provvedimento attuativo,
e stante il dettato normativo, sembra sia desumibile che questa nuova
detrazione non è applicabile in sede di costituzione della società, ma solo in
un momento successivo.
?

R.1 Il Decreto rilancio è stato pubblicato in GU quindi è di fatto una Legge vigente dello Stato. Il decreto attuativo che ne conseguirà (e che avrebbe già dovuto vedere la pubblicazione già in agosto) sarà sicuramente un decreto che definirà le modalità di attuazione appunto, contenendo al suo interno (come accade sempre in questi casi) la retroattività definita nel testo di legge.

R2La costituzione di una startup se effettuata in modalità on line (procedure 24 CAD e 25 CAD) prevede sempre la contestuale iscrizione alla sezione speciale del registro imprese, il tutto ratificato dalla trasmissione del c.d. modello Fedra, cosa auspicabile anche in caso di costituzione notarile al fine di non perdere i benefici. Ciò vale a ratificare che la costituzione e l’iscrizione alla sezione speciale non sono momenti separati ma contestuali che fanno quindi maturare il diritto al beneficio della detrazione.

Q2. Ciascun contribuente può tipicamente godere di detrazioni fiscali nel limite  dell’imposta dovuta nell’anno. Se la nuova detrazione dovesse eccedere l’imposta dovuta, l’eccedenza andrebbe definitivamente perduta? 

R2. Rispondendo direttamente affermiamo con assoluta certezza che non si risolve in un anno e che esso è utilizzabile fino a tre anni.Qualora la detrazione descritta sia di ammontare superiore all’imposta lorda, l’eccedenza può essere portata in detrazione dall’Irpef dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare

Work for equity

Q.3. Nella nostra startup siamo 3 soci fondatori e per crescere vogliamo assumere nuovi collaboratori, però in questa fase invece di uno stipendio, volevamo offre una percentuale della startup. In quel caso diventa socio e parte del consiglio amministrativo anche lui? Uguale nel caso degli investitori, come funziona?

R.3. Se per collaboratori intendiamo personale da assumere è applicabile un piano di incentivazione che però prevede il pagamento di uno stipendio e un bonus in equity. Se invece intendiamo soggetti con partita iva è possibile un totale pagamento in equity (è questo è il WFE propriamente detto). In quanto alla quota di equity, diritti da associare e altro dipende solo da voi definendo preventivamente in statuto quote con diritti differenziati e contrattualmente (preventivamente) la quota di equity da assegnare (postmoney) attraverso una Cap Table che riporti ad una valutazione premoney. 

Non lasciare che le tue domande rimangano senza risposta. Prenotando una call, avrai l’opportunità di discutere direttamente con noi e trovare insieme le soluzioni più adatte alle tue esigenze. Che si tratti di approfondire gli argomenti trattati o di esplorare nuove opportunità, siamo qui per aiutarti. La conoscenza è potere, ma la conversazione è la chiave!

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