Detrazioni investimenti in startup. Obblighi

Detrazioni startup

Detrazioni investimenti in startup. Con il caffè di oggi intendiamo tornare su un argomento sempre attuale. Un tema, quello delle detrazioni per investimenti, al quale non si rivolge il giusto peso e la giusta attenzione soprattutto in tema di: procedura, obblighi ed eventuali sanzioni. Si esatto gli obblighi e le sanzioni. Non ci piace “seminare paura” o parlare di obblighi e adempimenti, argomenti sempre antipatici quando si fa impresa. Ma di fatto ci sono, come esiste una precisa procedura ed un contenuto “del fascicolo investitori” in assenza del quale i rischi di penali e sanzioni possono causare danni finanziari anche importanti.

Prima di leggere il contributo (giustamente profondo) di oggi per evitare che l’informazione “non passi” ricordiamo che proprio nel box qui sulla destra (Basic Plan & Certificazioni) è disponibile il nostro tool per risolvere in modo veloce e sicuro l’obbligo e l’adempimento.

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Detrazioni investimenti in startup. Obblighi, perché.

Chiariamo un aspetto fondamentale. Le detrazioni (al 30% o 50%) per le persone fisiche e le deduzioni (al 30%) per le persone giuridiche, sono agevolazioni e come tali vanno interpretate sotto ogni punto di vista. 

Sappiamo bene che quando una qualsiasi impresa diviene beneficiaria di una agevolazione pubblica, già al momento della delibera di ammissione riceve un documento o “vademecum” delle procedure di rendicontazione

Un documento che definisce modalità, sempre più rigide, per rendicontare le spese o investimenti a fronte dei quali si sono ottenuti o si richiedono le erogazioni. 

Si tratta sempre di richiesta e dimostrazione di documenti di natura contabile e fiscale, oltre che di dichiarazioni su form predefinititi. 

La stessa delibera ed il vademecum contengono anche “testi di avviso” spesso sottovalutati che mettono in guardia rispetto a sanzioni e penali (anche salate) in caso di irregolarità riscontrate in caso di controllo da parte della Amministrazione Finanziaria (Agenzia delle Entrate).

Fatta questa premessa appare più chiaro il perché anche per le detrazioni (o deduzioni) per investimenti in startup occorre: rispettare procedure ben definite; produrre la documentazione come richiesto dai testi dei decreti; creare un fascicolo da mettere a disposizione della amministrazione finanziaria in caso (sempre più frequenti) di controlli e verifiche.

Detrazioni investimenti in startup. Obblighi, per chi.

La normativa e le procedure definite incluse le modalità di “riporto in dichiarazione” del beneficio fiscale delineano la necessita di un “comportamento attivo” da parte di tutti i soggetti coinvolti. Ovvero:

  • E’ obbligo dell’impresa (startup o pmi innovativa) attraverso il proprio organo di rappresentanza, produrre nelle modalità e tempi dovuti, la documentazione idonea (in seguito vedremo quale) e rilasciarla a tutti i soggetti (soci fondatori e investitori) che abbiamo effettuato apporti che facciano maturare l’agevolazione fiscale.
  • E’ obbligo dell’investitore e beneficiario dell’agevolazione richiedere la documentazione e verificarne (anche per il tramite del Commercialista al quale affida la propria dichiarazione dei redditi) la rispondenza ai requisiti normativi.
  • E’ obbligo del Commercialista che riporta in dichiarazione dei redditi il beneficio fiscale per il proprio assistito a fronte di investimento in una startup o pmi innovativa, richiedere la documentazione e verificarne l’idoneità costituendo apposito “fascicolo” da archiviare per possibili successive “esibizioni” in caso (abbiamo notizia che sono sempre più frequenti) di verifiche e accertamenti da parte della amministrazione finanziaria.
Detrazioni investimenti in startup. Obblighi, cosa.
Ed eccoci quindi a definire (o meglio ricordare) in cosa consiste la documentazione del “fascicolo investitori”, quali debbano essere i contenuti e in quali tempi va prodotto e rilasciato.

Sostanzialmente abbiamo due casistiche.

Abbiamo l’agevolazione “tradizionale” sia in startup che in PMI innovative cui spetta la detrazione del 30%.

C’è poi l’agevolazione “rafforzata”, quella prevista dall’articolo 38 del decreto rilancio (DL 34/2020), per cui spetta la detrazione del 50% per gli aumenti di capitale e -solo per il 2020 – anche per le costituzioni e che sono soggette ai limiti del regime de minimis (ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013).

Partiamo dalla procedura più articolata, quella del 50%.

Innanzitutto, per beneficiare della detrazione “rafforzata” del 50% è necessario che le imprese beneficiarie dell’agevolazione abbiano presentato apposita comunicazione tramite la piattaforma informatica sul sito del Ministero dello Sviluppo economico, un’istanza on line a questo link.

L’istanza va presentata prima che l’investimento (tramite aumento di capitale con o senza sovraprezzo) sia effettuato, ma occorre che i contenuti della delibera (di aumento di capitale) siano stati già definiti affinché vengano esattamente riportati ( e ve ne sia esatta corrispondenza) nella istanza e nella correlata certificazione rilasciata dalla piattaforma.

In ogni caso tutti gli investitori devono poi ricevere (e conservare perché viene richiesto dall’Agenzia delle Entrate in sede dei controlli delle dichiarazioni) una certificazione del legale rappresentante dell’impresa beneficiaria contenente specifiche informazioni previste dalla normativa e corredata dal business plan comprensivo della exit strategy.

Per la detrazione del 50% la certificazione deve contenere anche il codice COR rilasciato dal registro nazionale degli aiuti, l’importo dell’investimento effettuato e quello della detrazione fruibile.

Passando invece alla detrazione ordinaria (quella del 30%) che ricordiamo può essere fruita (a determinate condizioni) anche dai fondatori in fase di costituzione, non vi è alcun passaggio preliminare autorizzativo, risultando, “a fruizione automatica.”

Veniamo adesso alla documentazione.

La normativa prevede che per poter usufruire dell’agevolazione, l’investitore deve richiedere alla startup (e conservare) due documenti: 

  • un business plan con exit strategy;
  •  una certificazione che attesti che lammontare complessivo dei conferimenti rilevanti effettuati in ogni periodo d’imposta non sia superiore ad euro 2.500.000 per ciascuna start-up innovativa.

 

L’esperienza insegna che l’Agenzia delle entrate, in sede di controllo documentale dei modelli unici, richieda effettivamente la produzione di entrambi i documenti.

E poiché il DM 30 gennaio 2014 richiede entrambi i documenti a pena di decadenza dall’agevolazione, è evidente l’importanza di non dimenticarsi di domandare alla startup di predisporli e di metterli a disposizione degli investitori.

Detrazioni investimenti in startup. Obblighi, non basta un business plan qualsiasi.

Soffermiamoci sul business plan, che l’articolo 5 del DM 30 gennaio 2014 chiama “piano di investimento”; il contenuto minimo di tale documento è rappresentato, secondo il citato articolo 5, da:

informazioni dettagliate sull’oggetto della prevista attività della medesima start-up innovativa, sui relativi prodotti, nonché sull’andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti.”

Ma allora, da dove di ricava la necessità dellindicazione dellexit strategy?

 Essa è prevista nell’ambito della relazione illustrativa, che in ossequio agli orientamenti Comunitari in merito agli Aiuti di Stato, richiede che

“l’investitore venga messo al corrente, fin dal principio, delle modalità con cui si prevede possa monetizzare il proprio investimento.”

L’exit strategy rappresenta la soluzione (o le soluzioni) che i promotori del progetto propongono agli investitori, dando evidenza al termine del business plan del percorso che porterà la startup ad incrementare il proprio valore nel tempo.

Non si tratta pertanto di modalità di exit generiche, bensì di ipotesi legate alla singola startup, al proprio modello di business, alle caratteristiche dei propri prodotti, alla collocazione rispetto ai competitors ecc…, e che termina con un sintetico bilancio di esercizio previsionale, composto da stato patrimoniale e conto economico, nonché (auspicabilmente) da un rendiconto finanziario.

Veniamo adesso ai tempi (e concludiamo) cominciando dal testo normativo:

“La documentazione che compone ( ndr il fascicolo investitori) va prodotta entro 60 giorni dal conferimento”

A questo proposito va comunque precisato che ha valore la data apposta sulla certificazione e sul business plan e che non esiste (per quanto noto fino ad ora) alcun obbligo di apposizione di “data certa”, “marcatura temporale” o firma digitale.

Risulta comunque ovvio che indipendentemente dal momento della produzione e invio, il Fasciolo investitori:

  1. deve avere una data compresa nei 60 giorni dal conferimento risultante in apposito atto;
  2. deve essere inviata in tempi utili per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi dei beneficiari.

Non lasciare che le tue domande rimangano senza risposta. Prenotando una call, avrai l’opportunità di discutere direttamente con noi e trovare insieme le soluzioni più adatte alle tue esigenze. Che si tratti di approfondire gli argomenti trattati o di esplorare nuove opportunità, siamo qui per aiutarti. La conoscenza è potere, ma la conversazione è la chiave!

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