Work for Equity. A questo argomento abbiamo dedicato la “special editon” del nostro format delle “30 domande” di lunedì 25 luglio.
Una Special Edition perché si è svolta in maniera diversa dal solito. Nicola Vernaglione, Nicola Tracanella ed Ezio Este, hanno discusso insieme di alcune peculiarità e caratteristiche che generano ancora grande confusione.
Un contributo dovuto a fronte di un ritorno “alle nebbie” che abbiamo constatato sia dalle domande che ci vengono rivolte e che (ahimè) iniziano sempre con gli irrisolti “mi hanno detto….”, “ho letto che...”.
Ecco, con queste 30 domande ve lo diciamo noi. (in questo articolo con un estratto).
E se volete leggere qualcosa di davvero utile c’è sempre il download gratuito della nostra guida o il nostro percorso Academy.
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1. Work for equity. Costituzione e Statuto
1. E’ possibile attuare il Work for Equity in fase di Costituzione?
No. Non è possibile. In fase di costituzione gli apporti di opere e servizi vanno gestiti come conferimento per il quale è necessaria una perizia e una fideiussione.
2. Per attuare un piano di Work for Equity la società deve essere già costituita?
Si è necessario che la società sia già costituita e che sia una SRL o SPA, meglio se startup innovativa in quanto in questo caso sono previste particolari agevolazioni fiscali
3. È necessario che sia prevista una particolare clausola dello Statuto che preveda il Work for Equity?
Negli statuti delle startup è una clausola da inserire sempre ed è anche prevista nel modello ministeriale di costituzione on line.
2. Work for equity. Le collaborazioni attivabili
4. Il Work for Equity si può utilizzare per retribuire i dipendenti?
No. In quel caso vanno attuati i Piani di Incentivazione che seguono una procedura differente. Il Work for Equity può essere destinato solo ai soci (non dipendenti) della start up ed ai collaboratori esterni.
5. È possibile retribuire l’amministratore con il Work for Equity?
Sì ma a condizione che si tratti di una attività non di ordinaria amministrazione ma di consulenza di sviluppo per la società. Il compenso come amministratore è invece un reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente, e come tale può essere remunerato solo con i piani di incentivazione.
6. Per rientrare nel Work for Equity è necessario che i prestatori (esterni, soci e amministratore) abbiano la partita IVA?
Si è indispensabile.
7. È possibile far rientrare nel Work for Equity una prestazione occasionale?
Allo stato attuale la risposta è negativa perché sull’argomento la normativa non è sufficientemente chiara e non vi sono stati chiarimenti da parte del MISE
8. Oltre alla partita IVA i collaboratori destinatari del work for equity devono possedere altre caratteristiche?
Sicuramente devono essere in possesso di una pec ed di una firma digitale. Entrambe necessarie per dare certezza legale e data certa alle comunicazioni ed ai contratti. Inoltre, è necessario che siano in possesso di un cv che dimostri le competenze coerenti con l’incarico e con la logica del Work for Equity.
9. Nel contratto di Work for Equity è possibile prevedere prestazioni a risultato?
Si certo, l’importante è che siano riportate nel contratto secondo logiche collegate a
parametri misurabili.
3. Work for Equity. Attività e valore
10. Quali sono le attività che possono rientrare nel Work for Equity?
Non esiste un elenco di attività, ma vige il concetto di prestazioni qualificate che siano inquadrabili nell’ambito dello sviluppo, in ogni ambito: informatico, digitale commerciale, marketing, finanziario, organizzativo, ecc.
11. Esiste un valore massimo della prestazione per il Work for Equity?
No, non è previsto un valore massimo. È un normale contratto di consulenza con le condizioni che le parti possono definire liberamente ma nel quadro e nei limiti di applicazione del WFE
12. E’ vero che nel Work for Equity è necessario prevedere che una parte della prestazione sia pagata in denaro?
No, non è vero. Il Work for Equity può prevedere una totale compensazione con assegnazione di partecipazioni.
13. L’apporto in Work for Equity può essere anche in sovraprezzo?
Si certo. È un normale conferimento che segue le stesse regole dei conferimenti in denaro