Fail Fast Startup. La posizione della Cassazione

Costituzione startup

Fail Fast Startup. Nel nostro precedente articolo del 08 03 2022, abbiamo analizzato il tema dell’assoggettabilità alla procedura fallimentare delle startup, ed in particolare se il Giudice possa o meno entrare nel merito del possesso dei requisiti qualificanti. Abbiamo concluso che “solo nel caso in cui si convinca della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa, il Giudice concluderà per la non assoggettabilità a fallimento della startup; in caso contrario, invece, “declasserà” la startup ad impresa “ordinaria” e, come tale, fallibile in presenza dei requisiti di Legge.”

Fail Fast Startup. Approfondisci contenuto

Ricordiamo infatti che la normativa vigente esclude le start-up dalle procedure concorsuali diverse dal cd. Fail Fast.

Pur consapevoli della presenza di orientamenti contrari della Giurisprudenza e della Dottrina, ci sembrava infatti che una diversa interpretazione, che impedisca tale analisi al Giudice, fosse eccessivamente formale e snaturasse la ratio legis, volta alla creazione di un contesto legislativo maggiormente favorevole all’imprenditorialità innovativa (si veda a proposito l’art. 25 del DL 179/2012).

Fail Fast Startup. La Cassazione

Recentemente, due Ordinanze della Cassazione hanno confermato la nostra idea. In primo luogo, è intervenuta l’Ordinanza 4 luglio 2022, numero 21152, che ha considerato il dato formale dell’iscrizione nella sezione speciale come un requisito necessario ma non sufficiente, e pertanto privo di efficacia sanante, della eventuale mancanza dei requisiti “effettivi”. La ordinanza evidenzia come la normativa di favore testimonia “l’intendo del legislatore di incentivare, agevolandola, solo la start-up che sia effettivamente – e non solo formalmente o saltuariamente, munita della reale capacità innovativa, correlata alla propria concreta attività”. Correttamente, l’Ordinanza sottolinea anche i rischi di turbativa della concorrenza e del mercato conseguenti all’adozione di una diversa interpretazione, per effetto delle numerose agevolazioni fiscali, finanziarie, lavoristiche e concorsuali poste a favore delle (vere) startup innovative. Concludono i Giudici della Cassazione che “deve quindi affermarsi la piena compatibilità tra il potere di controllo formale dell’Ufficio del registro delle imprese, sugli atti presentati a corredo della domanda di iscrizione di una start-up innovativa, ed il più ampio sindacato di merito di quegli stessi atti che spetta all’autorità giudiziaria”.

Fail Fast Startup. L’Ordinanza

Dopo essersi allineata al suddetto orientamento, sotto un diverso profilo l’Ordinanza 23980 del 2 agosto 2022 si occupa anche di definire precisamente il periodo quinquennale entro cui una startup non può essere dichiarata fallita. La domanda posta sia in Dottrina che in Giurisprudenza è se il termine iniziale decorre dall’iscrizione della start-up nella sezione speciale, oppure dalla data di costituzione (che può essere precedente).

Il termine di 60 mesi indicato dalla normativa è infatti quello che il Legislatore ha ritenuto congruo per individuare la fase di avviamento e crescita di una impresa innovativa.

Al di là di considerazioni logico-sistematiche, l’Ordinanza ricorda che è la stessa relazione illustrativa al DL 179/2012 a fornire una chiara indicazione in tal senso, laddove precisa che l’esenzione dal fallimento ricorre dalla “scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione”.

Del resto, non può sfuggire l’assurdità della diversa interpretazione che consentirebbe ad una società di iscriversi alla sezione speciale – per esempio – dopo 4 anni dalla costituzione e beneficiare, da quel momento, di un periodo di 5 anni di non fallibilità.

Non lasciare che le tue domande rimangano senza risposta. Prenotando una consulenza one-to-one, avrai l’opportunità di approfondire un tema specifico direttamente con noi e trovare insieme le soluzioni più adatte alle tue esigenze. Che si tratti di approfondire gli argomenti trattati o di esplorare nuove opportunità, siamo qui per aiutarti.

Ti è piaciuto questo articolo?

Condividilo sui social

Vuoi ricevere le nostre analisi via mail tutte le settimane?

Compila il form e iscriviti al caffè del mercoledì

Novità assoluta! L'abbonamento annuale su tutti i bandi di finanza agevolata disponibili in Italia, selezionati su misura per le esigenze della tua Impresa Innovativa

Nuovo servizio per PMI: Il Patent Box Scopri come ottenere i benefici del PATENT BOX

Perché una premoney certificata vale di più? Perchè è un report analitico e accurato redatto sulla base di metodologie avanzate da un consulente esterno e con requisiti professionali riconosciuti per Legge

Top! Tutti i "Ristretti" del 2025.

Work For Equity? Non ti affidare a chiunque. Scegli chi ha già realizzato decine di piani e centinaia di contratti a "prova di Agenzia delle Entrate"

Costituisci una startup innovativa o trasforma la tua azienda in PMI innovativa ​​

Articoli correlati

Il Potenziale delle PMI. Il Patent Box

Il “nuovo” PATENT BOX si articola in due modalità alternative, che consentono alle PMI di ottimizzare fiscalmente gli investimenti effettuati nel ciclo di sviluppo dei propri asset immateriali. Di eccezionale portata è Il “meccanismo premiale”, che consente di recuperare – con la stessa maggiorazione del 110% del meccanismo ordinario – i costi sostenuti fino a otto anni prima dell’ottenimento della privativa industriale. Quest’ultima possibilità è particolarmente rilevante per le imprese che abbiano effettuato investimenti consistenti in anni passati e ottengano il titolo solo in epoca recente.
Un esempio chiarisce meglio: un’impresa sviluppa tra il 2016 e il 2023 un software originale, lo utilizza internamente a partire dal 2023 e lo registra presso la SIAE nel 2024. Con l’opzione al Patent Box esercitata nel 2025, può recuperare le spese sostenute dal 2016 al 2023 (escluso il 2024, se già agevolato con il meccanismo ordinario). Un’opportunità concreta per valorizzare fiscalmente investimenti spesso sottostimati

Il Potenziale delle PMI. Misurare l’innovazione con il TRL

Il TRL è una metodologia di valutazione che consente di quantificare oggettivamente lo stato di avanzamento di un progetto tecnologico e permette di mappare con precisione il percorso di una tecnologia dai principi fondamentali (TRL 1) al sistema comprovato in ambiente operativo (TRL 9). Concepito dalla NASA negli anni ’70 per l’ambito aerospaziale, il sistema è stato successivamente modificato e adottato da numerose agenzie e organizzazioni a livello globale, tra cui la Commissione Europea. L’Organizzazione Internazionale per la Normazione (ISO) ha pubblicato un proprio standard nel 2013 per definire i livelli TRL e i relativi criteri di valutazione.

Iscriviti al caffè del mercoledì

Compila il form e iscriviti al caffè del mercoledì

  • Questo campo è nascosto quando si visualizza il modulo

Prenota il video meeting

  • Questo campo è nascosto quando si visualizza il modulo