Il report di sostenibilità: obbligatorietà ed opportunità

Con questo contributo sul report di sostenibilità vogliamo continuare a parlare di Responsabilità Sociale delle Imprese fornendo una ulteriore panoramica generale sugli sviluppi relativi alla rendicontazione di sostenibilità ed all’asseverazione dei relativi strumenti di disclosure.

Il Report di sostenibilità
Nel contesto italiano è ormai sostanzialmente condivisa la definizione che qualifica il report di sostenibilità come strumento tramite il quale un’organizzazione descrive gli impatti economici, sociali e ambientali delle proprie attività in relazione ai principali stakeholder  esterni e interni di riferimento, in conformità ai principi della “completezza” e della “rilevanza”, che implicano l’analisi dei fenomeni nella loro dimensione economico-finanziaria e/o non economica.

D’altro canto, più in generale, un report di sostenibilità è un documento nel quale un’organizzazione condivide con i propri stakeholder informazioni di natura finanziaria e non finanziaria (o anche solo non finanziaria, laddove l’informativa finanziaria, contabile ed extra-contabile, sia fornita in un documento separato come il bilancio annuale o la relazione finanziaria) in relazione alle proprie attività economiche, sociali e ambientali e/o alla propria politica/strategia di sostenibilità sociale e ambientale.

È a questa seconda accezione alla quale spesso si fa riferimento  nella consapevolezza di utilizzare talvolta la locuzione “report di sostenibilità” in modo generico, anche per indicare ciò che sarebbe più esatto identificare come “bilancio sociale”, “bilancio di missione” o anche “bilancio/rapporto ambientale.

 

Introduzione della obbligatorietà della “rendicontazione non finanziaria
La locuzione “rendicontazione non finanziaria (non-financial)”, è stata introdotta,  dal d.lgs. n. 254/2016 (che recepisce la direttiva 2014/95/UE sulla disclosure non finanziaria e sulla diversità nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo).

Il d.lgs. n. 254/2016 ha infatti introdotto nel nostro ordinamento, per la prima volta, un obbligo di rendicontazione “non finanziaria” e di comunicazione di informazioni sulla diversità degli organi aziendali nel settore privato, le cui disposizioni si applicano, a partire dal 1° gennaio 2017, alle imprese che abbiano superato determinati limiti dimensionali, o che abbiano una particolare forma giuridica (si veda tabella di seguito riportata) ricordando che tra queste vi sono le Società Benefit.

Opportunità per tutte le imprese
È evidente che al di fuori dei confini di obbligatorietà vi siano imprese di medie, piccole e talvolta micro dimensioni che intendano intraprendere o perfezionare il sustainability reporting per ragioni vuoi reputazionali vuoi strategiche (nella ragionevole presunzione che, nei prossimi anni, il legislatore introduca ulteriori benefici correlati alla compliance con tali specifiche previsioni normative.

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