Detrazioni, status e requisito. Questi i tre quesiti ai quali oggi diamo risposta con le nostre Q&A. Una selezione delle domande ricorrenti che ci pervengono sul sito o attraverso i nostri canali social.
Detrazioni versamenti capitale startup
Q. Buongiorno, è possibile la detrazione per il “versamento soci fuori capitale” di un socio nelle startup innovative?
R. Innanzitutto “per versamenti soci fuori capitale” si intendono quei versamenti effettuati in denaro (ndr ovvero non in opere e servizi) dai soci in forma di erogazione diversa dai conferimenti, che servono solitamente alle società per perseguire il raggiungimento dell’oggetto sociale.
Esistono due macro-categorie di versamenti soci fuori capitale:
1 A titolo di debito: rappresentano un finanziamento dei soci che poi andrà restituito agli stessi secondo condizioni generalmente definite o almeno regolamentate in Statuto;
2 Non a titolo di debito:
a. In conto futuro aumento di capitale: versamenti vincolati al futuro aumento del capitale che non possono essere inseriti nella macro-sezione patrimonio netto sino all’effettivo aumento;
b. In conto capitale: versamenti effettuati con la previsione di coprire eventuali perdite future o dar luogo ad un aumento gratuito del capitale;
3. A fondo perduto: versamenti a copertura delle perdite.
Per i versamenti in conto capitale e a fondo perduto è prevista la creazione di una specifica e nuova riserva come espresso dalla Cassazione, con sentenza del 24 luglio 2007, numero 16393: “una volta eseguiti, i versamenti vanno a costituire una riserva, non di utili ma di “capitale”, soggetta alla stessa disciplina della riserva da soprapprezzo (articolo 2431 del codice civile), seppure “personalizzata” o “targata” in quanto di esclusiva pertinenza dei soci che li hanno effettuati”.
Per riuscire a rispondere alla domanda è necessario quindi prendere in considerazione la normativa relativa alle “modalità di attuazione degli incentivi fiscali all’investimento in start-up innovative e in PMI innovative” (decreto 7 Maggio 2019), il cui articolo 3 recita:
“Le agevolazioni di cui all’art. 4 si applicano ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative…”
È conseguentemente chiaro che il diritto alla detrazione (o deduzione in caso di società) non spetta in caso di “versamenti soci fuori capitale”, poiché questi ultimi sono destinati alla creazione di un’apposita (nuova-personalizzata-targata) riserva e non finiscono, come sarebbe necessario per richiedere l’incentivo fiscale, in capitale sociale o nella riserva da sovrapprezzo azioni/quote.
Infatti per riassumere la destinazione delle diverse tipologie versamento soci fuori capitale:
a. i versamenti soci fuori capitale a titolo di debito, vengono classificati e inseriti tra i debiti;
b. i versamenti soci fuori capitale in conto futuro aumento di capitale, non vengono immediatamente acquisiti nel patrimonio della società;
c. versamenti soci fuori capitale in conto capitale devono essere iscritti in una riserva speciale;
d. i versamenti soci fuori capitale a fondo perduto, devono essere iscritti in una riserva speciale.
Durata e proroga status startup innovativa
Q. La nostra startup costituita nel 2015 ha perso i requisiti in gennaio 2020. Il nuovo Decreto Rilancio all’art 38 prevede la proroga di un anno, potremmo considerare prorogato il nostro status fino a febbraio 2021?
R. Nell’articolo 38 (“Rafforzamento dell’ecosistema delle start-up innovative”), comma 5, del decreto Rilancio, viene esplicitamente trattata la fattispecie richiesta:
“Il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative, di cui all’articolo 25 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, e’ prorogato di 12 mesi” .
Conseguentemente si conferma che lo status di startup-innovativa della sua società in scadenza a febbraio 2020, viene rinnovato automaticamente di un anno, con la naturale necessità di mantenere i sette requisiti del regime, attraverso autocertificazione annuale del rappresentante legale della startup innovativa. Si consiglia di approfondire attraverso la lettura dell’intero articolo 38 del decreto Rilancio.
Conferma requisiti in caso di primo esercizio ultrannuale
Q. La nuova procedura di conferma requisiti prevede che questa avvenga una volta l’anno in concomitanza dell’approvazione e deposito del bilancio. Ma quando va fatta se il primo esercizio e ultrannuale?
R.la fattispecie presentata prende in considerazione sia la normativa sulle Startup Innovativa, sia l’intera normativa societaria. È infatti possibile fare ricorso al cosiddetto “esercizio ultrannuale” (o “esercizio lungo”) in caso di società neocostituite: le stesse possono legittimamente stabilire la durata del primo esercizio sociale per un periodo non superiore a 15 mesi decorrenti dalla data dell’atto costitutivo. La ratio risiede nel fatto che laddove venga costituita una società il 1° dicembre ad esempio, al 31 dicembre non sono con tutta probabilità presenti gli elementi per redigere un bilancio. Di contro è necessario che annualmente le Startup Innovative dichiarino il mantenimento dei requisiti per restare nel regime. In conclusione, per rispondere concretamente alla domanda: l’obbligo di conferma dei requisiti, in capo alla startup innovativa, scatta alla chiusura del primo esercizio di durata ultrannuale. Si consiglia la lettura della nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 Gennaio 2016, con protocollo n.17070 e con oggetto “Bilancio ultrannuale e dichiarazione di mantenimento requisiti startup innovativa”