Società Benefit. Restano ancora molti dubbi, incertezze e, diciamolo, “falsi miti” sulle società benefit, ad esempio sul fatto che occorra la certificazione B-CORP, oppure che debbano operare in settori specifici con una griglia di codici ATECO, ristretta e definitiva, o addirittura che vi siano fantomatiche “multe salatissime” se non si rispettano i requisiti. Un ambito nel quale, purtroppo, rileviamo (al pari delle startup) ancora una scarsa conoscenza e competenza, il tutto ammantato dal classico consiglio “è troppo complicato. Non farlo”. Oggi in questa seconda parte delle 30 risposte utili continuiamo a rispondere al secondo gruppo di domande su questi ed altri temi,
Guarda il Videocaffè
Società Benefit. Le “fantomatiche multe”
11.È vero che ci sono multe “salatissime” se non mantengo i requisiti?
Non sono previste sanzioni o simili in questo caso; c’è solo l’obbligo di spiegare le “eventuali circostanze che hanno impedito o rallentato “ il perseguimento dell’oggetto sociale
12.È vero che ci sono multe “salatissime” se non faccio la relazione o se scrivo cose non vere?
La società benefit che non persegua le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo, vale a dire all’’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la quale può comminare le sanzioni ivi previste, che possono arrivare alla sospensione o chiusura dell’attività. Va tuttavia sottolineato le fattispecie di rilevazione e applicazione delle sanzioni sono al momento molto limitate e, per quanto di nostra conoscenza, comminate a Gruppi o Società quotate in borsa, per evidenti ragioni di ipotesi di “green washing” e pubblicità ingannevole soprattutto in tema di risparmio e investimento (in Borsa).
Società Benefit. Attività svolta e codici ATECO
13.Conviene più essere benefit o SIAVS?
Il confronto va fatto tra SIAVS e startup benefit (società che si qualifica sia come benefit che come startup). Come impresa innovativa, ovviamente, la startup benefit gode di tutti i vantaggi ed agevolazione delle SIAVS. Tra queste, occorre ricordare che la detrazione maggiorata del 25% e la deduzione maggiorata del 27% (inizialmente previste per le SIAVS) sono state di fatto cancellate dalla “nuova” detrazione ordinaria del 30% e maggiorata del 50% valide per tutte le startup.
La SIAVS deve inoltre operare nei settori individuati dall’art. 2, comma 1, del DL 155/2006; non è una questione di codici ATECO, tuttavia l’individuazione puntuale dei settori di attività impedisce ad alcune imprese, che pur generano impatti positivi, di qualificarsi come SIAVS (pensiamo ad una startup che genera un tool per la generazione casuale di codici, con evidenti riflessi sulla sicurezza e sulla protezione dei dati di tutti noi). Al contrario, le Benefit possono operare in ogni settore.
Le SIAVS inoltre devono depositare in CCIAA un documento di impatto già in sede di costituzione (impatto atteso), e ciò causa ovviamente maggiori costi ancor prima di cominciare l’attività e può allungare e complicare la procedura di costituzione.
Va infine citato che la procedura di riconoscimento di un SIAVS prevede già in fase costitutiva la elaborazione ed il deposito di una relazione strategica di impatto, non prevista per le Società Benefit.
14.Ci sono tipologie di attività o codici ATECO particolari da rispettare (ad es. come per le SIAVS)?
No. La società benefit deve perseguire il beneficio comune svolgendo la propria attività economica e imprenditoriale e generando gli effetti positivi o riducendo gli impatti negativi. Ci sono poi alcune attività che mal si conciliano con il perseguimento nel beneficio comune, pur essendo lecite: pensiamo alla produzione di armi o alle attività di giochi e scommesse.
15.Come faccio a trasformare quello che ho scritto “nell’oggetto sociale benefit” in attività concrete?
Occorre innanzitutto definire degli obiettivi, da cui derivano delle strategie che si concretizzano in attività operative.
Ogni attività produce un output, ovvero un risultato tangibile, e un outcome, un effetto spesso immateriale e più difficilmente misurabile. Ecco l’impatto, il beneficio comune, il più delle volte deve essere ricercato in questo effetto. Occorre quindi organizzarsi per implementare le strategie più efficaci che consentano di raggiungere gli obiettivi e gli output e attrezzarsi per monitorare e misurare gli outcome.
16.Quali sono i vantaggi e le agevolazioni per le società Benefit?
Al momento, purtroppo di effettivi e tangibili non moltissimi.
Altri vantaggi vanno ricercati nel maggior appeal delle società benefit nel conseguire finanziamenti pubblici (bandi) e privati, nell’accesso ai programmi di accelerazione, nella scelte degli investitori istituzionali (fondi d investimento, ventures, angels ecc…), nell’attrarre fondi nelle campagne di crowdfunding, nell’ assunzione di manodopera qualificata ecc….
Tutti questi soggetti ormai indirizzano le proprie risorse con maggio favore verso società che generano un impatto positivo.
Società Benefit. Nascere, divenire, rendicontare
17.Come faccio a “rendicontare” gli obiettivi benefit?
Rendicontare gli obiettivi vuol dire due cose. E’ da un lato un processo che inizia che non la definizione degli obiettivi e termina con la monitoraggio costante degli output e degli outcome che va gestito durante l’anno. Dall’altro è una relazione redatta annualmente in cui devono esseri indicati -ed è la legge che lo prevede espressamente- almeno tre aspetti: 1) la descrizione degli obiettivi e della azioni attuate per il perseguimento del beneficio comune, 2) la valutazione dell’impatto generato utilizzando uno standard di valutazione “esterno” che comprende delle specifiche aree di analisi (governance, lavoratori, altri stekeholder, ambiente) 3) gli obiettivi da perseguire nell’esercizio successivo.
18.È vero che la relazione annuale va depositata? Come’ Dove? In che modo?
E’ vero. La normativa prevede che deve essere allegata al bilancio di esercizio e depositata presso il registro imprese con le medesime modalità e tempistiche e pubblicata sul sito internet della società.
19.Una startup innovativa può essere benefit? Potete farmi un esempio?
Crediamo molto nella stretta interrelazione che esiste tra innovazione tecnologica e innovazione sociale in grado quindi di generare impatto e beneficio comune. Quindi molte startup innovative sono per loro natura “benefit”, pur non avendone lo status giuridico.
Ne siamo così convinti che anche noi di Creazioneimpresa siamo startup innovativa e società benefit.
20.Un’impresa esistente può diventare benefit? Se sì, cosa deve fare?
È certamente possibile. Occorre adeguare lo statuto introducendo le clausole specifiche per la società benefit. In particolare, è necessario integrare l’oggetto sociale con gli obiettivi benefit, precisare le responsabilità degli amministratori e definire l’assetto della governance in relazione al presidio del beneficio comune.
segue nel prossimo caffè