Oggi 5 gennaio 2022 concludiamo la serie di articoli del “Caffè delle Feste”.
Speriamo che la nostra idea di non lasciarvi senza “Caffè” sia stata apprezzata.
La prossima settimana torneremo live.
Buon 2022!
La Redazione CreazioneImpresa
La cessione quote a valore nominale. Oggi condividiamo con la nostra community un caso pratico appena affrontato che riguarda le cessione quote a valore nominale di una startup costituita da pochi mesi, analizzando tutte le implicazioni di natura giuridica e fiscale e i relativi rischi.
Nel riportare il caso si riprodurranno dati e informazioni che eviteranno la riconoscibilità dell’impresa.
Guarda il videocaffè
Cessione quote. Il caso
La startup (innovativa) Alfa sta trattando l’ingresso di un socio investitore che a fronte di € 100.000 riceverà una partecipazione del 3,0%. In tale rapporto di proporzionalità (senza aver fatto ricorso ad una opportuna valutazione premoney) si presuppone un valore dell’impresa di circa 3,33mln €.
In fase costitutiva la società si presentava con un capitale sociale di € 10.000 conferito da 5 soci fondatori e da un socio investitore che a fronte di un versamento di € 50.000 riceveva una partecipazione del 5%.
L’ulteriore 95% veniva distribuito più o meno equamente tra i 5 soci fondatori (quote tra il 18% e il 20%)
Le assegnazioni di tali percentuali ai soci fondatori in fase costitutiva erano ispirate da un doppio principio:
- Sviluppo precostituivo. Alcuni dei soci risultano ideatori e sviluppatori del progetto che in seguito ha portato alla costituzione.
- Impegno attivo nello sviluppo e nella crescita della società anche con partecipazione ai lavori in assenza di compensi.
Cessione quote. La fattispecie
A distanza di pochi mesi dalla costituzione i soci fondatori hanno considerato l’ingresso di un nuovo socio investitore chiudendo una trattativa per il suo ingresso alle condizioni già dette.
Nel formulare le possibilità di ingresso hanno altresì valutato i “reali apporti” dei soci fondatori rilevando che uno tra loro a fronte di una attribuzione del 20% avvenuta sulla base dei due principi su citati, in realtà ha contribuito ben poco o per niente allo sviluppo del business.
Cessione quote. Antefatto
Rispetto all’impegno va precisato che i soci fondatori non hanno sottoscritto alcun tipo di accordo ante costituzione nemmeno informale, e nemmeno (ovviamente) un patto parasociale “blando” con solo obbligo minimo “di fare” e relative eventuali penali (nella fattispecie riduzione della partecipazione). In tali condizioni quindi una qualsiasi pretesa di contestazione verso il socio “inadempiente” risulterebbe quantomeno difficile da attuare.
Cessione quote. L’accordo consensuale
Nonostante la mancanza di un qualsiasi patto o accordo, il socio “inadempiente” ha deciso di ridurre la propria partecipazione al 3% chiedendo agli altri soci di non essere diluito in seguito a successivi ingressi a partire dal nuovo socio investitore.
Cessione quote.L’attuazione
Interpellandoci sulle modalità di attuazione delle operazioni (incluse le ipotesi che impattano sulla consistenza del capitale sociale) abbiamo formulato la nostra ipotesi di intervento che escludeva alla base la possibilità paventata dai soci di operare una cessione quote al nominale, e questo per due ragioni ben precise:
- Perdita del diritto alla detrazione sull’investimento prevista per investitori in startup innovative.
- Possibilità di accertamento del reale valore di cessione della quota.
Tralasciando il primo aspetto vediamo appunto il secondo perché risulta assai più impattante (e rischioso).
Cessione quote. Come si comporta l’Agenzia delle Entrate
Prima di analizzare il punto di vista della Agenzia delle Entrate riteniamo opportuno tracciare il profilo specifico rispetto a due punti particolari:
- In fase di costituzione è presumibile un valore non nominale delle quote dei soci in quanto sussiste un apporto proporzionabile ad un valore dell’azienda pari a 1 Milione (i 50.000 € del socio investitore iniziale).
- La cessione delle quote (al nominale) avverrebbe contestualmente all’ingresso di un nuovo socio investitore con un apporto proporzionato ad un valore di oltre 3 Milioni.
La cessione di quote al valore nominale.
La cessione in argomento è quella che come noto si conclude con il versamento al cedente di un corrispettivo di ammontare pari al valore nominale delle quote cedute. La vicenda è sotto osservazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Cosa contesta il fisco? Recenti accertamenti della agenzia delle entrate hanno indicato delle criticità nel sistema, dipendenti da una osservazione oggettiva della situazione patrimoniale delle società interessate. Il fisco tende a ricorrere al criterio del valore economico del complesso aziendale che le quote cedute rappresentano e non ritenendo vincolante l’uso del termine corrispettivo di cui all’art. 68 TUIR giustifica gli accertamenti proprio con la “occultazione di corrispettivo”. In particolare l’Amministrazione finanziaria ritiene che il valore della cessione di quota conclusa al nominale, in presenza di presunzione grave, precisa e concordante (in questo caso vi sarebbe la presenza di soci investitori che pagano sovraprezzo) ai sensi dell’art. 38 dpr 600 del 1973 vada rideterminato e la relativa plusvalenza versata ex artt. 67 e 68 TUIR. Si sostiene a tal proposito che il capitale sociale non sia rappresentativo dell’intero valore aziendale in quanto non contiene utili e riserve di utili accantonati che si renderanno disponibili direttamente in capo agli acquirenti. In questa sede va prima di tutto sottolineato che la problematica è diversa da quella scaturente dalla riqualificazione del contratto di cessione di quota come cessione di azienda. Nel caso in questione infatti non è in discussione la qualificazione del negozio, ma solo l’emersione o meno di una plusvalenza da cessione in capo al cedente.. In tale ottica possiamo distinguerle in base ai soggetti interessati, all’attività svolta dalla società, da quanto tempo la società interessata operi e al tipo di società.
Attenuante
In relazione alla storicità della società interessata un’ulteriore considerazione (attenuante) sarebbe quella di basare le valutazioni muovendo dalla data di inizio attività della società interessata. Appare evidente che la cessione di quote al valore nominale è più giustificabile rispetto a una società appena costituita.
Tale attenuante però, a nostro avviso, risulta totalmente annullata proprio dalla constatazione della presenza di apporti che danno origine a sovraprezzo e che quindi lasciano presupporre in maniera più che oggettiva un valore del “complesso aziendale” ben superiore rispetto ad una partecipazione al nominale, escludendo in anticipo una valutazione basata sugli asset che in questo caso non sarebbe applicabile.
La nostra soluzione suggerita
Nell’analizzare il caso con una visione giuridica e fiscale a 360 gradi, abbiamo suggerito al management di utilizzare il work for equity che sarebbe servito:
- ad assegnare ai soci effettivamente impegnati, ulteriori quote di partecipazione valorizzando il proprio lavoro nell’ambito di un periodo congruo e rapportando il compenso orario ai profili curriculari manageriali;
- diluire progressivamente il “socio obiettivo” della riduzione della partecipazione;
- incrementare il patrimonio netto della società;
Considerando appunto i profili manageriali e quindi il compenso orario delle prestazioni da riportare in WFE e considerando l’impegno pressoché a tempo pieno, la finestra temporale di sviluppo delle prestazioni sarebbe risultata di molto inferiore ai 12 mesi o meglio, la si sarebbe sviluppata considerando:
- Il valore obiettivo di diluizione del socio “inadempiente”;
- la non diluizione del nuovo socio investitore;
- il pareggio (pre e post money) della partecipazione dei soci destinatari del WFE e del socio investitore alla costituzione considerando l’assorbimento della quota ridotta al socio “inadempiente”.
Ovviamente tale sviluppo, ideale e “blindato” avrebbe condotto a molti vantaggi per tutti i soggetti coinvolti e ridotto a zero il rischio di accertamenti fiscali.