Costituzione startup. Eccoci con il terzo articolo di approfondimento dedicato alla costituzione di startup innovative.
Ci siamo lasciati la scorsa settimana con l’approfondimento dei vantaggi e svantaggi di una SRL.
In questo contributo, analizzeremo il tema degli investimenti e delle detrazioni.
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Costituzione startup: il trade-off tra rischio e valore
L’abbiamo scritto tante volte: le startup innovative non sono semplicemente nuove società, ma sono società che devono sviluppare un progetto innovativo e rischioso e per farlo necessitano di fondi che lo finanziano.
E il principale di questi fondi sono proprio gli investimenti dei soci, che hanno pensato e devono mettere a terra il progetto.
Sappiamo bene che, per sua natura, un progetto di innovazione tecnologica è particolarmente rischioso ma può portare anche molti benefici sia all’investitore (il valore della sua partecipazione viene moltiplicato) sia al sistema e dunque a chi può beneficiare dell’innovazione.
E per affievolire questo trade-off tra rischio (sopportato) e valore (generato) il nostro legislatore ha previsto due cose disciplinando il regime delle startup innovative. La prima è quella di consentire alle (piccole) startup innovative di confezionare uno statuto e fare operazioni societarie tipicamente riservate alla grandi spa per attrarre gli investitori. La seconda è di concedere chi investe in una startup un’agevolazione fiscale. Come dire condividiamo – in parte- tutti (noi contribuenti) il rischio dell’investimento perché se il progetto della startup funziona si crea innovazione e dell’innovazione ne beneficia l’intero sistema Paese
Costituzione startup: I soci sono i primi investitori
Fra i primi aspetti da considerare per costituire una startup c’è quello di individuare i founder.
Di solito la cosa è abbastanza semplice: chi ha sviluppato, lavorato all’MVP, fatto i primi di test di mercato ha un posto assicurato.
Possono essere poi coinvolte le 3F: i FF&F (Family, Friends & Fools) che come primi investitori di capitale contribuiscono a dotare la società delle prime risorse nella fase di pre-seed.
Altre volte poi si aggiungono i business angel che supportano i founder operativi anche come advisor.
Più raro, e particolarmente complesso da gestire soprattutto in termini poteri contrattuali ancora molto sbilanciati, vedere la partecipazione di un investitore istituzionale.
In ogni caso è necessario dotare la società dei mezzi necessari per finanziare le prime spese di costituzione e sviluppo.
Costituzione startup: quanto, quando investire (e detrarre)
Decidere quanto e quando investire in una startup spesso si rileva una leva strategica, soprattutto per quanto riguarda le detrazioni. Vediamo perché.
Innanzitutto il quanto investire ce lo deve dire il business plan che se fatto bene ci deve dare un’idea anche di quando emergeranno i fabbisogni finanziari in base al piano di sviluppo.
Il secondo aspetto da decidere è se prevedere il sovrapprezzo iniziale, pratica oramai pacifica anche per i notai (su cui si è espresso più volte il notariato) che consente, da un lato di premiare – ad esempio – il maggior impegno profuso da parte di alcuni founder, e dall’altro di avere già una riserva per assorbire future perdite senza intaccare il capitale.
Infine il terzo e ultimo aspetto da tenere in considerazione per il quanto e il quando è la misura dell’agevolazione fiscale riservata alle persone fisiche (per gli investitori società non cambia).
In sede di costituzione è ammessa esclusivamente la detrazione del 30%, mentre in fase di aumento di capitale è possibile scegliere se beneficiare anche di quella del 50% (che ricordiamo spetta per investimenti fino a 100.000 euro per startup ed erode il plafond de minimis).
Quindi in questo caso una strategia può essere quella di costituire con un capitale più basso e poi prevedere un successivo aumento di capitale. Ovviamente si renderà necessario pagare il notaio due volte, e quindi bisogna valutare bene la convenienza di tale operazione, che sarà maggiore quanto più alti saranno gli investimenti in campo.
Costituzione startup: l’iscrizione contestuale
Da non dimenticare infine, e questo vale soprattutto per il notaio e i consulenti che assistono i founder nella costituzione, che per beneficiare della detrazione è necessario che la startup sia iscritta contestualmente sia nella sezione ordinaria del registro imprese che nella sezione speciale.
Per far sì che questo accada è necessario che venga segnalato dal notaio anche l’avvio dell’attività.
Si tratta di compilare un riquadro in Fedra (che è il software che usano i notai per dialogare con la camera di commercio).
Per il momento,ci fermiamo qui.