Investire in startup. Siamo entrati nel “periodo caldo” delle dichiarazioni fiscali delle persone fisiche e delle società e, per queste ultime dell’approvazione e del deposito del bilancio 2019, e le domande più ricorrenti che ci vengono rivolte riguardano due temi: 1) la certificazione delle spese di ricerca e sviluppo (per le startup che hanno scelto tale requisito; 2) quali sono gli investimenti che godono delle agevolazioni per investitori in startup e PMI. Avendo già ampiamente trattato il primo tema (ma ci rendiamo conto che continuano a sussistere incertezze e dubbi interpretativi) oggi affrontiamo un focus sul secondo tema.
Chi può beneficiare delle agevolazioni fiscali?
Possono beneficiare delle agevolazioni fiscali i soggetti Irpef (di cui al Titolo I del Tuir) e i soggetti Ires (di cui al Titolo II del Tuir) che effettuano investimenti, mediante conferimento in denaro, in Start up innovative o Pmi innovative ammissibili nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016 (dal 2017 per i soggetti “solari”). Tali soggetti possono effettuare gli investimenti anche indirettamente attraverso “intermediari qualificati”, ossia organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) oppure altre società di capitali che investono prevalentemente in Start up innovative e Pmi innovative ammissibili (Gli Oicr e le società di capitali che investono prevalentemente in Start up innovative o PMI innovative ammissibili sono quei soggetti che, al termine del periodo d’imposta in cui viene effettuato l’investimento agevolato, detengono azioni o quote in Start up innovative o PMI innovative ammissibili pari almeno al 70% del valore complessivo dei loro investimenti).
Rientrano anche gli apporti iniziali dei soci fondatori?
Si, tra i soggetti destinatari delle agevolazioni sono da annoverare anche i soci fondatori della società, che siano persone fisiche o persone giuridiche.
Ci sono esclusioni?
Sono esclusi dalle agevolazioni fiscali:
– i soggetti che sono a loro volta Start up innovative o Pmi innovative ammissibili;
– gli incubatori certificati;
– gli Oicr e le altre società che investono prevalentemente in Start up innovative e Pmi innovative ammissibili con la finalità di evitare di incentivare duplicazioni fittizie di investimenti.
Sono inoltre esclusi dall’agevolazione, in linea generale, i soggetti che non sono “investitori privati indipendenti” ossia coloro che già possiedono partecipazioni, titoli o diritti nella Start up innovativa o nella Pmi innovativa. Tali soggetti, tuttavia, sono ammessi all’agevolazione se effettuano “investimenti ulteriori” per i quali sono soddisfatte le condizioni previste dall’art. 21, par. 6, del Reg. 651/2014 ossia:
– l’importo totale degli investimenti non supera i 15 milioni di euro (vd. par. “Limite dei 15 milioni di euro”);
– la possibilità di investimenti ulteriori è prevista dal piano aziendale iniziale;
– l’impresa destinataria dell’investimento non è “collegata” a un’altra impresa, diversa dall’intermediario finanziario o dall’investitore privato indipendente che effettua l’investimento, a meno che non conservi i requisiti di Pmi;
-che all’atto dell’investimento l’investitore non possieda partecipazioni, titoli o diritti nella Start Up oggetto dell’investimento rappresentanti complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria ovvero di partecipazione al capitale superiore al 30%;
Cosa si intende per investimenti agevolabili?
Sono agevolabili sia gli investimenti diretti in Start up innovative o Pmi innovative ammissibili sia gli investimenti indiretti attraverso “intermediari qualificati”, ossia organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) oppure altre società di capitali che investono prevalentemente in Start up innovative e Pmi innovative ammissibili.
In particolare, con riferimento agli investimenti diretti, sono agevolabili i conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle Start up innovative e delle Pmi innovative ammissibili.
Non possono essere agevolati i conferimenti in denaro a fondo perduto iscritti in altre voci del patrimonio netto, diverse dal capitale sociale e dalla riserva da sovraprezzo. Sono agevolabili sia i conferimenti in denaro effettuati in sede di costituzione della società sia quelli effettuati in sede di aumento del capitale sociale di una società già costituita. I conferimenti rilevano nel periodo d’imposta in cui avviene il deposito, nel Registro delle imprese, dell’atto costitutivo o della delibera di aumento del capitale sociale.
Tra i conferimenti agevolati rientrano anche quelli derivanti dalla conversione di obbligazioni in azioni o quote di nuova emissione.
Le operazioni in Work for equity rientrano tra gli investimenti agevolabili in startup?
Qui si risponde a questo quesito. Invitiamo comunque ad approfondire l’argomento del work for equity nel suo vero significato con questo articolo e questo successivo approfondimento.
Si considera conferimento in denaro (e costituisce pertanto investimento agevolato) anche la sottoscrizione di un aumento di capitale mediante compensazione dei crediti vantati dai soggetti che eseguono le prestazioni lavorative o di servizi previste dall’art. 27 del D.L. 179/2012, ossia lavoratori dipendenti, amministratori, collaboratori, prestatori di opere e servizi. La rinuncia ai propri crediti da parte di questi soggetti, che beneficiano del regime di esenzione di cui al citato art. 27, viene agevolata in quanto, di fatto, evita la fuoriuscita di capitali dalla società.
Quindi gli apporti in work for equity con la procedura di compensazione del credito rientrano tra gli investimenti agevolabili, restano invece esclusi gli apporti in opere, beni e servizi.
Quali sono invece le cause di non agevolabilità
Non sono agevolabili gli investimenti effettuati in Start up innovative o Pmi innovative ammissibili che:
– operano nel settore delle costruzioni navali, dell’acciaio e del carbone;
– sono in difficoltà finanziaria secondo la normativa comunitaria vigente12;
– hanno ricevuto aiuti statali illeciti.
Sono inoltre esclusi dall’agevolazione gli investimenti effettuati attraverso Oicr e società, direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica.
A quanto ammonta l’agevolazione per le persone fisiche che investono in startup?
I soggetti Irpef possono detrarre dall’imposta lorda il 30% delle somme investite nel capitale sociale di una o più Start up innovative o Pmi innovative ammissibili.
Si ricorda che la Legge di bilancio 2019 (art. 1, c. 218), per il solo anno 2019, ha solo proposto l’elevazione al 40% ma l’efficacia di questa nuova misura agevolativa è decaduta in quanto nemmeno presentata per la successiva autorizzazione della Commissione europea.
Riportiamo che il Decreto Rilancio appena pubblicato (19/05/2020) in Gazzetta Ufficiale ha di contro previsto una importante agevolazione in termini di detrazione elevata al 50% riservata però alle sole persone fisiche..
La detrazione che in un dato periodo d’imposta non trova capienza nell’Irpef può essere utilizzata nei successivi periodi d’imposta, ma non oltre il terzo.
L’agevolazione spetta esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi e non opera ai fini Irap.
L’investimento deve essere mantenuto per almeno 3 anni, altrimenti si decade dal beneficio con l’obbligo di restituire quanto detratto maggiorato degli interessi in misura legale.
A quanto ammonta l’agevolazione per i soggetti IRES che investono in startup?
I soggetti Ires possono dedurre dal proprio reddito complessivo il 30% delle somme investite nel capitale sociale di una o più Start up innovative o Pmi innovative ammissibili. Anche in questo caso l’innalzamento al 40% non ha mai percorso l’iter necessario alla necessaria autorizzazione.
Qualora la deduzione non trovi capienza nel reddito imponibile, l’eccedenza è utilizzabile nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo. Per le società che partecipano al consolidato, la deduzione che non trova capienza nel reddito delle singole società può essere scomputata dal reddito complessivo di gruppo e l’eventuale eccedenza può essere utilizzata dalle singole società nei periodi d’imposta successivi ma non oltre il terzo.
L’agevolazione spetta esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi e non opera ai fini Irap.
Quale documentazione occorre per ottenere il beneficio?
I documenti necessari sono: 1) la certificazione prodotta dalla startup o PMI; 2) il business plan.
Su questo argomento rimandiamo all’articolo precedente nel quale abbiamo trattando in maniera approfondita questo argomento.
Si può decadere dal beneficio?
Si decade dall’agevolazione fiscale se, entro tre anni dall’effettuazione dell’investimento, si verifica:
– la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni ricevute in cambio dei conferimenti agevolati (Non si considerano cause di decadenza dall’agevolazione i trasferimenti delle partecipazioni a titolo gratuito o “mortis causa”, nonché quelli conseguenti ad operazioni straordinarie. In quest’ultimo caso, però, resta ferma la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di sindacare l’eventuale elusività);
– la riduzione di capitale nonché la ripartizione di riserve o altro fondi costituti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle Start up innovative o delle Pmi innovative ammissibili o delle società che investono prevalentemente in startup innovative o Pmi innovative ammissibili;
– il recesso o l’esclusione;
– per le Startup innovative, la perdita di uno dei requisiti previsti dall’art. 25, c. 2, del D.L. 179/2012. Tuttavia, non costituiscono cause di decadenza dalle agevolazioni fiscali il superamento della soglia di fatturato dei 5 milioni di euro, la quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione, la fuoriuscita dal regime agevolativo per la scadenza dei 5 anni di durata dello stesso o l’acquisizione dei requisiti di Pmi innovativa ammissibile di cui all’art. 4, c. 1, del D.L. 3/2015.
Cosa succede?
Nel caso in cui si verifichi una causa di decadenza, i soggetti investitori devono restituire l’agevolazione maggiorata degli interessi in misura legale. In particolare:
– le persone fisiche devono incrementare l’Irpef relativa all’anno in cui si è verificata la decadenza di un ammontare pari alla detrazione fruita negli anni precedenti, con l’aggiunta degli interessi legali;
– le persone giuridiche devono incrementare il reddito imponibile del periodo d’imposta in cui si è verificata la decadenza di un ammontare pari alla deduzione fruita negli anni precedenti, con l’aggiunta degli interessi legali.