Strumenti finanziari partecipativi. Il quadro generale

Strumenti finanziari partecipativi. Continuiamo il nostro speciale del “caffè dell’estate” con il terzo contributo. Dopo aver trattato l’argomento delle “richieste documentali da parte della Agenzia delle Entrate in merito alle Detrazioni” e poi della novità normativa, a cura di Ezio Este, oggi apriamo con un altro argomento che riteniamo ancora poco esplorato e sul quale notiamo molta confusione: gliStrumenti finanziari partecipativi.

Nel breve speciale di due contributi affronteremo (a cura di Nicola Vernaglione) prima un generale inquadramento normativo, per poi passare ad analizzare il dettaglio delle norme. Un contributo che anticipa la prossima uscita dell’ebook “monografia” tematico previsto in settembre.

Videocaffè estate

Strumenti finanziari partecipativi. Il quadro di riferimento

Il Codice Civile al comma sesto dell’art. 2346 introduce e disciplina gli Strumenti finanziari partecipativi. L’obiettivo del Legislatore è stato quello di procedere alla tipizzazione di nuove figure normative con l’obiettivo di realizzare strumenti “misti” che, a ben vedere, non  sono altro che specificazioni delle figure già affermate di azioni e obbligazioni (si pensi, infatti, alla disciplina normativa delle obbligazioni convertibili “dirette”), disciplinando strumenti a disposizione delle Startup e Pmi innovative già presenti in altri ordinamenti stranieri come ad esempio i “Convertible Note” e i “Safe”.

Strumenti finanziari partecipativi. L’obiettivo del legislatore

È appunto in tale contesto che si è inserito il Legislatore della riforma, il quale, attuando l’art 4, comma 6°, lettera c) della legge delega (L. 3 ottobre 2001, n. 366) ha introdotto gli Strumenti finanziari partecipativi (Sfp) (art 2346, 6° co., c.c.), forieri di novità sul piano operativo e sistematico.

Al quadro fino a quel momento delineato che vedeva protagoniste le figure di azioni e obbligazioni, si aggiunge la categoria intermedia degli Strumenti finanziari partecipativi dai contorni spesso sfuggenti sia per quanto attiene al profilo della “delimitazione della fattispecie” che a quello “della ricostruzione della disciplina”.

Gli articoli del c.c. che si occupano degli strumenti finanziari partecipativi sono i seguenti:

  • art. 2346, 6° co.;
  • art. 2349, 2° co.;
  • art. 2351, 5° co.
Strumenti finanziari partecipativi. L’articolo 2346

L’ultimo comma dell’art. 2346 riconosce alla società la possibilità di emettere – a seguito dell’apporto anche di opere e servizi da parte dei soci o di terzi – strumenti finanziari dotati di diritti patrimoniali e/o di diritti amministrativi, fatta eccezione per il diritto di voto nell’ assemblea generale degli azionisti. Saranno, poi, lo statuto ed il Regolamento di Emissione a determinare modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, eventualmente, la legge di circolazione.

Lo scopo perseguito dal Legislatore è desumibile dalla Relazione introduttiva della Riforma societaria, ove al riguardo si prevede che “sempre perseguendo l’obiettivo politico di ampliare la possibilità di acquisizione di elementi utili per il proficuo svolgimento dell’attività sociale ma con soluzione necessariamente coerente con i vincoli posti dalla seconda direttiva comunitaria  che imperativamente vieta il conferimento di opere e di servizi, si è espressamente ammessa la possibilità che in tal caso, fermo rimanendo il divieto di loro imputazione a capitale, siano emessi strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o partecipativi: così nell’ ultimo comma dell’art. 2346”.

Strumenti finanziari partecipativi. L’articolo 2349

Il codice all’art. 2349, 2° co., c.c., fissa – in capo all’assemblea straordinaria – il potere di assegnare strumenti finanziari, diversi dalle azioni, ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate. Tali strumenti sono, quindi, dotati di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, fatta esclusione per il diritto di voto nell’assemblea dei soci.

Ferma la succitata impossibilità per i titolari di strumenti finanziari di esprimere il voto in assemblea dei soci il quinto comma dell’art. 2351 c.c. sancisce che tali strumenti potrebbero comunque essere dotati del diritto di voto su argomenti specificamente indicati. In particolare, può essere riconosciuto, secondo modalità stabilite dallo statuto, ai titolari di tali strumenti il diritto di nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco.

Strumenti finanziari partecipativi. Similitudini con figure straniere

L’elasticità dello strumento e le peculiarità fin qui tratteggiate permettono di notare una similitudine tra quanto previsto all’ultimo comma dell’art. 2346 c.c. e figure note ad altre esperienze giuridiche, (oltre quelle già citate dei “safe” e dei “Convertible note”) europee come, ad esempio, i Genußrechte tedeschi e le parts bènèficiaire belga.

In particolare, ciò che accomuna queste figure è la loro idoneità a dare forma giuridica al c.d. “mezzanino” (mezzanine, Mezzanine-Kapital), ossia ad uno strumento con caratteristiche sostanziali intermedie tra debt ed equity e, per tale motivo, sempre più diffuso nelle operazioni di private equity anche in Italia e quindi uno strumento adatto e idoneo per strategie di funding di startup e PMI innovative.

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Per ora ci fermiamo qui. Nel prossimo approfondimento analizzeremo i limiti delle norme ed il prezioso contributo delle pronunce del Consiglio Notarile di Milano

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