Strumenti Finanziari Partecipativi. Il registro e gli aspetti contabili

Strumenti Finanziari Partecipativi.  Eccoci giunti al quinto e ultimo inserto  dello speciale di dedicato agli Strumenti Finanziari Partecipativi. Dopo aver introdotto l’argomento nello speciale “caffè dell’estate”: il primo dedicato al quadro generale il secondo a una disamina dei limiti delle norme, abbiamo dedicato il primo degli inserti (tratti dal nostro ebook dedicato agli SFP) alle previsioni statutarie; nel secondo il tema del contenuto del regolamento di emissione; nel terzo approfondimento della delibera di emissione  e infine nel quarto del prospetto informativo. Oggi seguendo  il tema della gestione pratica del processo per emettere gli SFP (dalla previsione in Statuto alla  gestione contabile) concludiamo con il tema del registro e del cenno ad alcuni aspetti contabili.

Guarda il Videocaffè

Strumenti Finanziari Partecipativi. Il registro sottoscrittori

Tanto nel Codice civile che nella dottrina non troviamo alcun riferimento a questo documento di estrema importanza, tantopiù che in tema di trasparenza ed in ottemperanza alle normative Europee, ai sottoscrittori di SFP è applicabile quella dell’antiriciclaggio. Vediamo quindi, sulla base della nostra esperienza quali debbano essere le informazioni utili e necessarie alla redazione e tenuta del Registro.

Il registro sottoscrittori degli Strumenti Finanziari Partecipativi (SFP) emessi in conformità con l’art. 2346 del Codice civile richiede un approccio preciso e sistematico nella sua redazione e aggiornamento. Inizialmente, esso dovrebbe contenere le informazioni complete e accurate relative agli investitori che hanno sottoscritto gli SFP, tra cui nome, cognome, indirizzo, quantità sottoscritta, data di sottoscrizione e altre informazioni rilevanti, come ad esempio quelle in merito all’antiriciclaggio. Ogni aggiornamento successivo dovrebbe essere tempestivo e dettagliato, riflettendo qualsiasi cambiamento nella posizione degli investitori, come cessioni, trasferimenti o modifiche di status e conversioni. La corretta gestione del registro non solo garantisce la conformità con le normative, ma anche la trasparenza e l’accessibilità delle informazioni agli organi regolatori e agli investitori stessi. Inoltre, l’implementazione di un sistema di controllo interno per la gestione e l’aggiornamento del registro contribuisce a minimizzare errori e omissioni, riducendo i rischi operativi e legali associati.

Strumenti Finanziari Partecipativi. Aspetti contabili. (cenno)

La questione del trattamento contabile degli SFP in bilancio è direttamente collegata sia alla natura giuridica dello strumento che alla tipologia dell’apporto.

Ripercorrendo quanto visto sino ad ora, emerge l’interrogativo di base, incentrato sul diverso rapporto giuridico (fermo restando la tipologia di strumento partecipativo come definita dall’art. 2346) sottostante all’emissione degli SFP ed in particolare se si tratta:

  1. di capitale di rischio;
  2. di debito (con obbligo di rimborso);
  3. di ibrido (con diritto al rimborso e opzione di conversione).

Si dovrà quindi definire se classificare gli SFP in bilancio tra i mezzi propri – quindi nel patrimonio netto – oppure tra i debiti verso terzi – ossia nel cosiddetto passivo reale.

Particolare attenzione merita la questione degli ibridi.

In questo caso dovremo necessariamente partire dall’assioma che in bilancio, ed in particolare nel passivo dello stato patrimoniale, non è ammessa una terza voce che si trovi in una via intermedia tra il patrimonio netto e i debiti (laddove si prevedano in base all’autonomia Statutaria varie categorie ibride di SFP) , pertanto tutti gli SFP o meglio le varie componenti patrimoniali di cui essi si compongono nel caso in cui siano diverse, dovranno trovare collocazione nell’una o nell’altra sezione.

Il problema principale è quindi quello di inquadrare in modo corretto gli apporti in base alla natura dello strumento, in modo da evitare una falsa rappresentazione contabile basata sul carattere più o meno “ibrido” di tali strumenti.

Un’errata contabilizzazione degli SFP potrebbe infatti comportare conseguenze importanti sul bilancio. In particolare, si pensi, ad esempio, al caso di un SFP ibrido con diritto al rimborso del capitale e una percentuale fissa di interessi ma che (in quanto strumento partecipativo) condiziona soprattutto l’entità del rimborso del capitale all’andamento economico della società

In questo caso si potrebbe decidere di destinare questa tipologia di SFP al patrimonio netto della società dal momento che il titolare dello strumento potrebbe non ricevere nulla alla scadenza del titolo laddove la società si trovi in una perdita tale da non consentire neppure in minima parte il rimborso del capitale. In tal modo la società risulterebbe maggiormente patrimonializzata e molto probabilmente si andrebbe a diminuire la leva finanziaria. Tuttavia, tale rappresentazione risulterebbe non veritiera laddove alla scadenza del titolo la società si trovi, quindi, nella condizione di dover rimborsare al portatore del SFP, in tutto o in parte, l’ammontare versato oltre agli interessi maturati (ed eventualmente già versati) sino a tale data.

Appare evidente quindi come gli SFP, dato l’ampio spazio lasciato all’autonomia statutaria nel definire il contenuto e la forma degli stessi, si prestino facilmente ad essere utilizzati con finalità elusive rispetto ai principi di corretta e veritiera rappresentazione contabile.

A questo punto può tornare utile la previsione del Testo Unico Bancario laddove disciplinando la “raccolta di capitali esterni alla società” definisce l’opzione di casistiche che non rientrano tra le ipotesi di “raccolta di risparmio”Ciò è indicato all’art 11 comma 2

“Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata:

  1. in connessione all’emissione di moneta elettronica;
  2. presso soci, dipendenti o  società  del  gruppo  ……; 
  3. sulla base  di  trattative  personalizzate con singoli soggetti, mediante contratti dai quali risulti la natura di finanziamento”.

In questo caso quindi ci si avvicinerebbe allo strumento del “prestito convertibile” laddove il rapporto contrattuale lo si evincerebbe dalla presenza di tutti gli elementi giuridicamente idonei (la manifestazione di volontà; gli elementi essenziali del contratto; la natura del finanziamento) contenuti nel disposto documentale ovvero: lo Statuto; il Regolamento di Emissione; il prospetto informativo e, ovviamente, il versamento nelle casse della società. Laddove di contestasse la presenza di un contratto scritto specifico, ci si rifarebbe a quanto previsto dal Codice civile in tema “di forma dei contratti” potendo a tutti gli effetti riscontrarsi la fattispecie del contratto “verbale” non rientrando tra quelli per i quali vi sia una precisa prescrizione di utilizzo della forma scritta.

———————————————————————————————————–

Il nostro approfondimento sul tema SFP “dallo statuto alle gestione contabile” termina qui. Ovviamente abbiamo focalizzato lo speciale solo sul tema più operativo, tralasciando tutta la parte normativa e gli ulteriori approfondimenti conatavili e fiscali. Argomenti che si possono approfondire con il nostro ebook dedicato.

Ricordiamo infine che giovedì 19 ottobre e programato il nostro webinar in live linkedin “ABC Startup” dedicato allo speciale appena trattato. Prenotati qui

Non lasciare che le tue domande rimangano senza risposta. Prenotando una consulenza one-to-one, avrai l’opportunità di approfondire un tema specifico direttamente con noi e trovare insieme le soluzioni più adatte alle tue esigenze. Che si tratti di approfondire gli argomenti trattati o di esplorare nuove opportunità, siamo qui per aiutarti. 

FINO AL 31 MARZO POTRAI RICEVERE UNO SCONTO SULLA CONSULENZA VERTICALE DI 1 ORA UTILIZZANDO IL CODICE COUPON:
ONE2ONE2025

Ti è piaciuto questo articolo?

Condividilo sui social

Vuoi ricevere le nostre analisi via mail tutte le settimane?

Compila il form e iscriviti al caffè del mercoledì

Novità assoluta! L'aggiornamento mensile Completo e Dettagliato su tutti i bandi di finanza agevolata disponibili in Italia, selezionati su misura per le esigenze della tua Impresa Innovativa

Perché una premoney certificata vale di più? Perchè è un report analitico e accurato redatto sulla base di metodologie avanzate da un consulente esterno e con requisiti professionali riconosciuti per Legge

Top! ABC Startup. Tutti i Webinar dell'edizione 2024

Work For Equity? Non ti affidare a chiunque. Scegli chi ha già realizzato decine di piani e centinaia di contratti a "prova di Agenzia delle Entrate"

Costituisci una startup innovativa o trasforma la tua azienda in PMI innovativa ​​

New! Nuovo e-book aggiornato sulle detrazioni per investimenti

Articoli correlati

Il business plan per ottenere fondi. Consentire la promessa

Nel contesto dell’impresa moderna, la capacità di mantenere le promesse dichiarate nel modello di business costituisce un indicatore critico di sostenibilità e coerenza strategica. Dichiarare un valore distintivo, senza disporre di risorse e processi idonei a supportarlo, conduce inevitabilmente a un disallineamento tra aspettativa e realtà operativa, minando la fiducia del cliente e la reputazione del brand. Questo principio si concretizza, nella pratica manageriale, attraverso il collegamento metodico tra Business Model Canvas, Business Plan e pianificazione operativa.

Il business plan per ottenere fondi. Creare la promessa

Il successo di un’impresa non dipende semplicemente dalla qualità (tecnica) dei suoi prodotti o servizi, ma dalla sua capacità di creare valore (qualità percepita) per i propri clienti. Senza una chiara focalizzazione sulla generazione di valore, qualsiasi promessa fatta dall’azienda rischia di diventare insostenibile, erodendo nel tempo la fiducia del mercato. Il valore percepito è il vero motore della competitività e rappresenta l’elemento centrale attorno a cui ruotano le strategie aziendali. Fare promesse: questo aspetto è collegato ai blocchi della Proposta di Valore e dei Segmenti di Clientela. Significa definire con precisione cosa si offre, a chi e perché il cliente dovrebbe scegliere quell’offerta rispetto alla concorrenza. Una promessa efficace deve essere chiara, rilevante e distintiva, rispondendo ai bisogni specifici del mercato.

Iscriviti al caffè del mercoledì

Compila il form e iscriviti al caffè del mercoledì

  • Questo campo è nascosto quando si visualizza il modulo

Prenota il video meeting

  • Questo campo è nascosto quando si visualizza il modulo