Strumenti finanziari partecipativi. I limiti delle norme

Strumenti finanziari partecipativi. Dopo la pausa di ferragosto continuiamo il nostro speciale del “caffè dell’estate” con il quarto contributo. Dopo aver trattato l’argomento delle “richieste documentali da parte della Agenzia delle Entrate in merito alle Detrazioni” e poi della novità normativa, a cura di Ezio Este, oggi continuiamo e chiudiamo il breve speciale estivo dedicato agli Strumenti finanziari partecipativi.

Nel precedente contributo (a cura di Nicola Vernaglione) abbiamo dato un generale inquadramento normativo,  oggi passiamo ad analizzare in dettaglio i limiti delle norme e le pronunce del Consiglio Notarile di Milano. Un contributo che anticipa la prossima uscita dell’ebook “monografia” tematico previsto in settembre.

Videocaffè estate

Strumenti finanziari partecipativi. I limiti delle norme

Gli Strumenti Finanziari Partecipativi così come delineati dal codice civile, tanto dal punto di vista della fattispecie quanto sul versante della struttura disciplinare, siano piuttosto scarni – ragione per la quale non è agevole definirne i contorni.

Tale scelta minimalista del Legislatore si giustifica con la volontà di lasciare ampio spazio di manovra all’autonomia statutaria della società emittente in misura coerente con quanto già si verifica nelle sfere relative alle azioni e alle obbligazioni.

Tale laconicità del Legislatore, nonché il conseguente ampio respiro riconosciuto alla società di capitali in sede di emissione e regolamentazione di Strumenti Finanziari Partecipativi, ha spinto il Consiglio Notarile di Milano a fornire criteri interpretativi univoci che agevolassero in via definitiva l’uso di questi strumenti nella prassi.

Strumenti finanziari partecipativi. Le Massime del Consiglio Notarile di Milano

Le pronunce più significative sono le massime n. 163, 164, 165,166, 167, 168.

L’oggetto di tali pronunce verte principalmente sulle questioni legate all’attribuzione di diritti patrimoniali o amministrativi in capo agli strumentisti, ovvero:

  • competenza all’emissione di SFP
  • possibilità di rimborso
  • possibilità di “apporti finanziari”
  • possibilità di “conversione a capitale”
  • diritti collegati

Vogliamo soffermarci sul primo punto oggetto della massima n. 163 e sulla traccia di competenze, delibere, e documenti utili e necessari ad attuare una campagna di emissione di SFP.

Nell’ambito della motivazione la massima chiarisce in maniera esplicita che “L’emissione di strumenti finanziari partecipativi, ai sensi dell’art. 2346, comma 6, c.c.  presuppone la presenza o la preventiva introduzione in statuto di clausole che disciplinano «le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione».

Quindi è assolutamente indispensabile (per procedere all’emissione di SFP) la presenza di una opportuna clausola statutaria che lo preveda.

La massima prosegue “È da considerare equivalente, da questo punto di vista, la presenza di tali clausole direttamente nell’articolato statutario oppure in un «regolamento» allegato allo statuto, che ne costituisca parte integrante, come sovente avviene nella prassi. È invece insufficiente, al fine di consentire l’emissione degli s.f.p., la presenza nello statuto di una clausola che genericamente preveda la possibilità di emettere s.f.p., ma senza delinearne le caratteristiche”.

Quindi, laddove la clausola statutaria prevede in maniera analitica le regole di emissione degli SFP, pur prevedendo la necessita di un “Regolamento” questo non solo non deve essere approvato con le stesse regole delle clausole Statutarie ma non è nemmeno necessario allegarlo allo Statuto.

Il contenuto successivo della motivazione della Massima chiarisce tale concetto in via definitiva. “Ove le clausole statutarie che disciplinano, con il grado di dettaglio richiesto, l’emissione e le caratteristiche degli s.f.p. non siano già presenti sin dalla costituzione della società, la loro introduzione (eventualmente mediante l’allegazione di apposito regolamento) esige una modificazione statutaria, di competenza dell’assemblea straordinaria, ai sensi dell’art. 2365 c.c. (ovvero, aggiungiamo noi, per il caso delle SRL, di una assemblea che preveda la partecipazione del Notaio).  Si tratta di una competenza che non può essere delegata all’organo amministrativo, nemmeno in via temporanea: come in caso di emissione di nuove categorie di azioni compete solo all’assemblea straordinaria la determinazione dei diritti ad esse spettanti, così in caso di emissione di SFP. compete sempre all’assemblea straordinaria la determinazione dei diritti di partecipazione spettanti agli SFP i quali a loro volta incidono di riflesso sull’entità e sulla portata dei diritti di partecipazione complessivamente attribuiti agli azionisti.”

Quindi, il quadro di riferimento appare molto chiaro:

  • Occorre una opportuna clausola statutaria.
  • Se la clausola statutaria non è approfondita rispetto alla regolamentazione degli SFP occorre la predisposizione di un Regolamento da approvare secondo le regole  dello Statuto. Il regolamento diviene un allegato dello Statuto.
  • Se, al contrario, la clausola statutaria che disciplina la regolamentazione ed emissione di SFP è approfondita ed analitica il regolamento può diventare uno “strumento attuativo” della volontà dei soci (disciplinata dallo Statuto) attuabile attraverso l’assemblea dei soci o l’organo di governo.

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Per ora ci fermiamo qui. Nel prossimo approfondimento apriremo l’ultima tematica dello Speciale Estivo. Due articoli a cura del partner Nicola Tracanella analizzeremo prima, le evoluzioni e gli aggiornamenti della normativa e poi un caso particolare in tema di trasferimento delle quote.

PROSSIMA PUNTATA · PARTE 3 DI 6
La previsione in Statuto
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