Strumenti Finanziari Partecipativi. Eccoci giunti al quinto e ultimo inserto dello speciale di dedicato agli Strumenti Finanziari Partecipativi. Dopo aver introdotto l’argomento nello speciale “caffè dell’estate”: il primo dedicato al quadro generale il secondo a una disamina dei limiti delle norme, abbiamo dedicato il primo degli inserti (tratti dal nostro ebook dedicato agli SFP) alle previsioni statutarie; nel secondo il tema del contenuto del regolamento di emissione; nel terzo approfondimento della delibera di emissione e infine nel quarto del prospetto informativo. Oggi seguendo il tema della gestione pratica del processo per emettere gli SFP (dalla previsione in Statuto alla gestione contabile) concludiamo con il tema del registro e del cenno ad alcuni aspetti contabili.
Guarda il Videocaffè
Strumenti Finanziari Partecipativi. Il registro sottoscrittori
Tanto nel Codice civile che nella dottrina non troviamo alcun riferimento a questo documento di estrema importanza, tantopiù che in tema di trasparenza ed in ottemperanza alle normative Europee, ai sottoscrittori di SFP è applicabile quella dell’antiriciclaggio. Vediamo quindi, sulla base della nostra esperienza quali debbano essere le informazioni utili e necessarie alla redazione e tenuta del Registro.
Il registro sottoscrittori degli Strumenti Finanziari Partecipativi (SFP) emessi in conformità con l’art. 2346 del Codice civile richiede un approccio preciso e sistematico nella sua redazione e aggiornamento. Inizialmente, esso dovrebbe contenere le informazioni complete e accurate relative agli investitori che hanno sottoscritto gli SFP, tra cui nome, cognome, indirizzo, quantità sottoscritta, data di sottoscrizione e altre informazioni rilevanti, come ad esempio quelle in merito all’antiriciclaggio. Ogni aggiornamento successivo dovrebbe essere tempestivo e dettagliato, riflettendo qualsiasi cambiamento nella posizione degli investitori, come cessioni, trasferimenti o modifiche di status e conversioni. La corretta gestione del registro non solo garantisce la conformità con le normative, ma anche la trasparenza e l’accessibilità delle informazioni agli organi regolatori e agli investitori stessi. Inoltre, l’implementazione di un sistema di controllo interno per la gestione e l’aggiornamento del registro contribuisce a minimizzare errori e omissioni, riducendo i rischi operativi e legali associati.
Strumenti Finanziari Partecipativi. Aspetti contabili. (cenno)
La questione del trattamento contabile degli SFP in bilancio è direttamente collegata sia alla natura giuridica dello strumento che alla tipologia dell’apporto.
Ripercorrendo quanto visto sino ad ora, emerge l’interrogativo di base, incentrato sul diverso rapporto giuridico (fermo restando la tipologia di strumento partecipativo come definita dall’art. 2346) sottostante all’emissione degli SFP ed in particolare se si tratta:
- di capitale di rischio;
- di debito (con obbligo di rimborso);
- di ibrido (con diritto al rimborso e opzione di conversione).
Si dovrà quindi definire se classificare gli SFP in bilancio tra i mezzi propri – quindi nel patrimonio netto – oppure tra i debiti verso terzi – ossia nel cosiddetto passivo reale.
Particolare attenzione merita la questione degli ibridi.
In questo caso dovremo necessariamente partire dall’assioma che in bilancio, ed in particolare nel passivo dello stato patrimoniale, non è ammessa una terza voce che si trovi in una via intermedia tra il patrimonio netto e i debiti (laddove si prevedano in base all’autonomia Statutaria varie categorie ibride di SFP) , pertanto tutti gli SFP o meglio le varie componenti patrimoniali di cui essi si compongono nel caso in cui siano diverse, dovranno trovare collocazione nell’una o nell’altra sezione.
Il problema principale è quindi quello di inquadrare in modo corretto gli apporti in base alla natura dello strumento, in modo da evitare una falsa rappresentazione contabile basata sul carattere più o meno “ibrido” di tali strumenti.
Un’errata contabilizzazione degli SFP potrebbe infatti comportare conseguenze importanti sul bilancio. In particolare, si pensi, ad esempio, al caso di un SFP ibrido con diritto al rimborso del capitale e una percentuale fissa di interessi ma che (in quanto strumento partecipativo) condiziona soprattutto l’entità del rimborso del capitale all’andamento economico della società.
In questo caso si potrebbe decidere di destinare questa tipologia di SFP al patrimonio netto della società dal momento che il titolare dello strumento potrebbe non ricevere nulla alla scadenza del titolo laddove la società si trovi in una perdita tale da non consentire neppure in minima parte il rimborso del capitale. In tal modo la società risulterebbe maggiormente patrimonializzata e molto probabilmente si andrebbe a diminuire la leva finanziaria. Tuttavia, tale rappresentazione risulterebbe non veritiera laddove alla scadenza del titolo la società si trovi, quindi, nella condizione di dover rimborsare al portatore del SFP, in tutto o in parte, l’ammontare versato oltre agli interessi maturati (ed eventualmente già versati) sino a tale data.
Appare evidente quindi come gli SFP, dato l’ampio spazio lasciato all’autonomia statutaria nel definire il contenuto e la forma degli stessi, si prestino facilmente ad essere utilizzati con finalità elusive rispetto ai principi di corretta e veritiera rappresentazione contabile.
A questo punto può tornare utile la previsione del Testo Unico Bancario laddove disciplinando la “raccolta di capitali esterni alla società” definisce l’opzione di casistiche che non rientrano tra le ipotesi di “raccolta di risparmio”. Ciò è indicato all’art 11 comma 2
“Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata:
- in connessione all’emissione di moneta elettronica;
- presso soci, dipendenti o società del gruppo ……;
- sulla base di trattative personalizzate con singoli soggetti, mediante contratti dai quali risulti la natura di finanziamento”.
In questo caso quindi ci si avvicinerebbe allo strumento del “prestito convertibile” laddove il rapporto contrattuale lo si evincerebbe dalla presenza di tutti gli elementi giuridicamente idonei (la manifestazione di volontà; gli elementi essenziali del contratto; la natura del finanziamento) contenuti nel disposto documentale ovvero: lo Statuto; il Regolamento di Emissione; il prospetto informativo e, ovviamente, il versamento nelle casse della società. Laddove di contestasse la presenza di un contratto scritto specifico, ci si rifarebbe a quanto previsto dal Codice civile in tema “di forma dei contratti” potendo a tutti gli effetti riscontrarsi la fattispecie del contratto “verbale” non rientrando tra quelli per i quali vi sia una precisa prescrizione di utilizzo della forma scritta.
———————————————————————————————————–
Il nostro approfondimento sul tema SFP “dallo statuto alle gestione contabile” termina qui. Ovviamente abbiamo focalizzato lo speciale solo sul tema più operativo, tralasciando tutta la parte normativa e gli ulteriori approfondimenti conatavili e fiscali. Argomenti che si possono approfondire con il nostro ebook dedicato.
Ricordiamo infine che giovedì 19 ottobre e programato il nostro webinar in live linkedin “ABC Startup” dedicato allo speciale appena trattato. Prenotati qui