Vademecum SFP. 1 di 2

Nel  precedente articolo abbiamo affrontato l’argomento dell’utilizzo degli Strumenti Finanziari Partecipativi nell’ambito della Crisi d’Impesa e in precedenti articoli abbiamo più volte indicato le possibilità di utilizzo (in particolare per la raccolta di capitali privati da parte di investitori in start up) e le modalità di emissione.

Con questi due articoli, (non esaustivi) si vogliono riassumere le specificità e peculiarità riprendendo alcune massime del  Notariato di Firenze e di Milano

Quadro di sintesi

Gli  SFP sono uno strumento:

  • duttile, poiché la determinazione del loro contenuto è rimessa in larga parte all’autonomia dei soci;
  • utile, in quanto si può ricorrere agli SFP, ad esempio:

– per raccogliere  capitali privati  senza ricorrere ai mercati finanziari, a banche, a investitori istituzionali, Ventures o piattaforme di equity crowdfunding;

– nei contesti di  crisi aziendale;

– quale step intermedio di future attribuzioni di partecipazioni sia nell’ambito di operazioni di  work for equity che incentivazioni a manager, amministratori o dipendenti;

La ratio sottesa  all’emissione di SFP è quella di reperire risorse finanziarie o competenze  senza ampliare (almeno nell’immediato) la compagine sociale a soggetti esterni.

Il Codice Civile

La disciplina degli SFP si rinviene negli  artt. 2346-2349-2351del Codice Civile.

art 2346, comma 6. “Resta salva la possibilità che la società, a seguito dell’apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell’assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.”

art. 2349, comma 2. In cui è riconosciuta altresì all’assemblea straordinaria la possibilità di “deliberare l’assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell’assemblea generale degli azionisti.”

art. 2351, ultimo comma. Stabilisce che gli SFP “possono essere dotati del diritto di voto su argomenti specificamente indicati e in particolare può essere ad essi riservata, secondo modalità stabilite dallo statuto, la nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Alle persone così nominate si applicano le medesime norme previste per gli altri componenti dell’organo cui partecipano.”

Le massime

Massima n. 163 – 7 novembre 2017 (Milano) Competenza all’emissione degli SFP (art. 2346, comma 6, c.c.)

Piena autonomia degli organi societari

“L’istituzione di una o più categorie di SFP…e l’approvazione…del regolamento…rientrano nella competenza inderogabile dell’assemblea straordinaria…[che] è altresì competente ad assumere la decisione di emettere gli SFP…, mentre l’effettiva emissione degli stessi (ossia l’offerta in sottoscrizione e il perfezionamento dell’apporto) costituisce attività esecutiva, rientrante nella competenza dell’organo amministrativo. Tuttavia, la competenza ad assumere la decisione di emettere gli strumenti finanziari partecipativi può ritenersi spettante anche all’organo amministrativo qualora tra le modalità e le condizioni di emissione l’assemblea straordinaria abbia determinato la tipologia degli apporti e il grado massimo di possibile diluizione dei diritti spettanti alle azioni o quote, con ciò delegando – implicitamente o esplicitamente – all’organo amministrativo la decisione di emissione. La decisione di emettere gli strumenti finanziari partecipativi e l’effettiva emissione degli stessi non costituiscono modificazioni statutarie e non sono soggette a pubblicità legale ai sensi dell’art. 2436 c.c., qualora siano già state approvate le relative clausole statutarie, a meno che queste ultime prevedano l’indicazione del numero e/o dell’ammontare degli strumenti finanziari partecipativi effettivamente emessi.”

Non lasciare che le tue domande rimangano senza risposta. Prenotando una consulenza one-to-one, avrai l’opportunità di approfondire un tema specifico direttamente con noi e trovare insieme le soluzioni più adatte alle tue esigenze. Che si tratti di approfondire gli argomenti trattati o di esplorare nuove opportunità, siamo qui per aiutarti.

Ti è piaciuto questo articolo?

Condividilo sui social

Vuoi ricevere le nostre analisi via mail tutte le settimane?

Compila il form e iscriviti al caffè del mercoledì

    Faccelo sapere, abbiamo risorse dedicate per i professionisti

Novità assoluta! L'aggiornamento mensile Completo e Dettagliato su tutti i bandi di finanza agevolata disponibili in Italia, selezionati su misura per le esigenze della tua Impresa Innovativa

Perché una premoney certificata vale di più? Perchè è un report analitico e accurato redatto sulla base di metodologie avanzate da un consulente esterno e con requisiti professionali riconosciuti per Legge

Top! ABC Startup. Tutti i Webinar dell'edizione 2024

Work For Equity? Non ti affidare a chiunque. Scegli chi ha già realizzato decine di piani e centinaia di contratti a "prova di Agenzia delle Entrate"

Costituisci una startup innovativa o trasforma la tua azienda in PMI innovativa ​​

New! Nuovo e-book aggiornato sulle detrazioni per investimenti

Articoli correlati

Il business plan per ottenere fondi. Consentire la promessa

Nel contesto dell’impresa moderna, la capacità di mantenere le promesse dichiarate nel modello di business costituisce un indicatore critico di sostenibilità e coerenza strategica. Dichiarare un valore distintivo, senza disporre di risorse e processi idonei a supportarlo, conduce inevitabilmente a un disallineamento tra aspettativa e realtà operativa, minando la fiducia del cliente e la reputazione del brand. Questo principio si concretizza, nella pratica manageriale, attraverso il collegamento metodico tra Business Model Canvas, Business Plan e pianificazione operativa.

Il business plan per ottenere fondi. Creare la promessa

Il successo di un’impresa non dipende semplicemente dalla qualità (tecnica) dei suoi prodotti o servizi, ma dalla sua capacità di creare valore (qualità percepita) per i propri clienti. Senza una chiara focalizzazione sulla generazione di valore, qualsiasi promessa fatta dall’azienda rischia di diventare insostenibile, erodendo nel tempo la fiducia del mercato. Il valore percepito è il vero motore della competitività e rappresenta l’elemento centrale attorno a cui ruotano le strategie aziendali. Fare promesse: questo aspetto è collegato ai blocchi della Proposta di Valore e dei Segmenti di Clientela. Significa definire con precisione cosa si offre, a chi e perché il cliente dovrebbe scegliere quell’offerta rispetto alla concorrenza. Una promessa efficace deve essere chiara, rilevante e distintiva, rispondendo ai bisogni specifici del mercato.