Di cosa si parla
Startup Benefit. Siamo giunti all’ultimo dei quattro approfondimenti di febbraio dedicati alle startup benefit.
Dopo aver introdotto il tema degli adempimenti e della relazione d’impatto abbiamo introdotto il concetto di ibridazione del modello di business nell’ambito del concetto di “innovazione sociale”. Ezio Este, ci ha poi guidati nel processo che conduce alla elaborazione della relazione d’impatto. Con questo ultimo contributo a cura di Nicola Vernaglione affrontiamo un argomento degli obblighi dell’organo amministrativo.
Ricordiamo che domani, 29 febbraio ci terrà la live su nostro canale LinkedIn del nostro Webinar ABC startup. La partecipazione è gratuita ed è possibile prenotare la partecipazione QUI.
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Startup Benefit. Orientare l’attività
Con la società benefit si introduce l’obbligo per l’organo amministrativo di orientare l’attività sociale nella duplice direzione profitto/sostenibilità.
Gli amministratori sono quindi vincolati per statuto a conseguire gli impatti positivi previsti dallo statuto.
I soci di una società benefit valuteranno sia i risultati economici/finanziari sia il perseguimento del beneficio comune, che essi stessi hanno voluto introdurre nel contratto sociale; pertanto potranno:
- decidere la sostituzione dell’organo amministrativo che non consegua i risultati sperati;
- avviare un’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori che non si dedichino sufficientemente allo scopo benefit.
Questo concetto è espressamente introdotto dal comma 381 della Legge 208:
“l’inosservanza degli obblighi di cui al comma 380 può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto. In caso di inadempimento degli obblighi di cu al comma 380, si applica quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori.”
Ciò comporta che in ogni decisione, l’organo amministrativo tenga in considerazione l’impatto delle proprie scelte, oltre che il beneficio economico/finanziario.
Startup Benefit. Quali responsabilità per gli amministratori?
Oltre all’indicazione nello statuto delle finalità di beneficio comune che l’impresa intende perseguire, la Legge di Riferimento prescrive ed individua specifici obblighi in capo agli amministratori, che riguardano tre aspetti:
- modalità di gestione della società
- definizione dell’organigramma interno
- reporting aziendale.
Startup Benefit. Indicazioni sulle modalità di gestione
Proseguendo nella lettura del testo di Legge si possono individuare alcune prescrizioni in merito alle modalità di gestione della società benefit ovvero “che la società benefit vada gestita in modo da bilanciare l’interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate quali destinatari dello stesso, conformemente a quanto previsto nello statuto sociale”.
Il criterio di bilanciamento degli interessi diventa, quindi, un parametro fondamentale che gli amministratori devono perseguire nell’esercizio della loro attività gestionale. Naturalmente, assieme all’obbligo di bilanciare gli interessi dei soggetti coinvolti, gli amministratori hanno un certo livello di discrezionalità nella definizione delle scelte operative che, appunto, devono perseguire lo scopo del beneficio comune, oltre all’aumento della redditività aziendale. Anche se gli interessi da bilanciare non sono necessariamente contrapposti, è plausibile che il raggiungimento del beneficio comune possa soffocare la crescita dei ricavi o viceversa. L’abilità manageriale consiste proprio nel trovare il giusto equilibrio tra gli interessi coinvolti senza compromettere nessuno degli scopi della società.
Come già scritto nel precedente articolo in merito alle modalità di redazione della relazione d’impatto anche in merito al “bilanciamento degli interessi” la Legge non fornisce criteri o indicazioni specifiche. Si pone pertanto il problema di capire in che termini il perseguimento del profitto possa conciliarsi con la realizzazione e la tutela anche di altri interessi connessi all’impresa, come dipendenti, consumatori, fornitori e comunità nella quale l’impresa opera. In assenza di specifiche disposizioni normative, alcuni autori hanno proposto di utilizzare i criteri sviluppati in materia di direzione e coordinamento (principi contenuti negli artt. 2497 e seguenti del Codice civile) in considerazione del fatto che anche la disciplina della responsabilità da direzione e coordinamento stabilisce il principio di una gestione orientata al prudente equilibrio di più interessi.
Tali norme impongono agli amministratori della società che esercita l’attività di direzione e coordinamento l’obbligo di agire nel rispetto del principio della corretta gestione societaria delle società etero-dirette. Gli amministratori delle società etero-dirette hanno infatti il dovere di valutare la legittimità delle decisioni gestorie imposte dagli amministratori della capogruppo in un’ottica di vantaggi compensativi e, nello stesso tempo, devono motivare le scelte assunte sulla base delle direttive della capogruppo.
Applicando questi principi nella gestione delle società benefit, gli amministratori sarebbero tenuti al massimo livello di diligenza e perizia anche nella cura di interessi diversi da quelli meramente di lucro, prendendo in considerazione l’impatto che le scelte gestionali produrranno sulle finalità ulteriori indicate nello statuto e motivando le decisioni così prese.
Startup Benefit. Conclusioni finali in merito agli obblighi degli amministratori
Come visto, tra gli obblighi che la normativa in ambito di società benefit impone in capo agli amministratori, assume particolare rilievo l’obbligo di orientare la gestione della società al raggiungimento di un prudente equilibrio tra più interessi.
A tale obbligo è correlata la “generica” responsabilità degli amministratori che possono essere chiamati a rispondere per non aver gestito la società in maniera da bilanciare l’interesse dei soci con l’obbligo di perseguire finalità di beneficio comune, al fine di realizzare anche gli interessi degli stakeholder di riferimento.
Rimane comunque fermo che, non essendo prevista alcuna disciplina specifica, i profili di responsabilità degli amministratori definiti in base a quanto disposto dal Codice civile dovranno necessariamente essere letti alla luce degli obblighi agli stessi imposti dalla Legge di Riferimento, in quanto amministratori di società benefit.
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Con quest’ultimo approfondimento termina lo speciale dedicato alle Startup Benefit. Nel prossimo speciale entreremo nel merito dei Piani di Incetivazione.
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