Oramai tutti conoscono i vantaggi della Startup innovativa in fase costitutiva o le agevolazioni (in termini di detrazione o deduzione) per i versamenti in equity, ma restano alcune linee d’ombra, rispetto ad ulteriori e consistenti benefici che, probabilmente per la eccessiva tecnicità e specificità dell’argomento, non vengono mai sufficientemente trattati o, peggio, non vengono comunicati ai potenziali beneficiari fondatori di startup innovative.
Proprio per questo e proprio qui (tecnicità e specializzazione) con questo articolo ne voglio parlare.
VANTAGGI IN TEMA DI RAPPORTI DI LAVORO
l legislatore ha delineato una disciplina “su misura” per le start up innovative anche in tema di gestione del rapporti di lavoro al fine di garantire loro un sostegno concreto nella fase più critica di avvio e per agevolarne il consolidamento e la crescita.
Tempo determinato
Una importante agevolazione è rappresentata dalla non applicabilità del limite del 20% previsto per le assunzioni a tempo determinato rispetto al numero complessivo di lavoratori a tempo indeterminato.
Ulteriori benefici riguardano la possibilità di rinnovare i contratti a tempo determinato senza dover rispettare il periodo c.d. di stop and go.
Credito d’imposta per personale qualificato
La concessione di un credito di imposta per l’assunzione di personale altamente qualificato.
Il contenuto del beneficio, riguarda la concessione di un credito di imposta, di importo pari al 35% del costo aziendale sostenuto per l’assunzione di personale altamente qualificato a tempo indeterminato, anche con contratto di apprendistato.
Piani di incentivazione (c.d. work for equity puro)
Accanto alla semplificazione nel ricorso allo strumento dei contratti a termine, l’art. 28 del Decreto Crescita 2.0 detta poi alcune regole peculiari in tema di retribuzione dei lavoratori di una start up innovativa da prevedere anche attraverso la predisposizione di piani di incentivazione.
In particolare, questa (la retribuzione) deve essere composta necessariamente da una parte fissa e da una variabile.
Con riferimento alla parte fissa, da un lato la normativa in questione ha previsto che questa non possa essere inferiore ai minimi tabellari previsti dal CCNL di categoria applicato. Dall’altro, tuttavia, essa attribuisce ai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative il potere di definire (in via diretta oppure delegando ai livelli decentrati) criteri per la rideterminazione di minimi tabellari specifici per le start up, al fine di promuoverne lo sviluppo durante le fasi di avvio.
Inoltre, va segnalato che alla contrattazione collettiva è riconosciuta anche la facoltà di introdurre disposizioni ad hoc per le start up innovative su altri aspetti relativi alla gestione del rapporto di lavoro, al fine di adattarle alle esigenze di queste imprese.
In merito alla parte variabile, si prevede che sia parametrata a indici quali l’efficienza o la redditività dell’impresa, la produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, ovvero ad altri obiettivi o parametri concordati preventivamente tra le parti, tra i quali è possibile prevedere l’assegnazione di stock options o la cessione gratuita di quote.
E al fine di incentivare ulteriormente l’effettivo ricorso a questa modalità di remunerazione, la normativa ha riconosciuto un ulteriore beneficio alle start up innovative stabilendo che il reddito di lavoro, derivante dall’assegnazione di strumenti finanziari o diritti similari emessi dalla start up (o da una società da questa controllata), quale parte variabile della retribuzione, non concorre a formare il reddito imponibile sia ai fini fiscali che contributivi.
ACCESSO AGEVOLATO AL CREDITO
Grazie alla istituzione del Fondo Nazionale di Garanzia per il credito alle imprese ed all’introduzione del concetto di “startup innovativa” all’interno dei soggetti beneficiari, oggi le startup possono accedere a mutui bancari (erogati a condizioni dell’istituto erogante) sulla base di un progetto di impresa approfondito e articolato (business plan) ottenendo la garanzia del Fondo (dello stato) per l’80% del credito con procedura agevolata per richieste entro i 50.000 euro e per importi (cumulabili anche in più richieste) fino a 1,5 Mln€.
POSSIBILITA’ DI CREARE STRUMENTI FINANZIARI AD HOC E REGOLE PER CATEGORIE DI SOCI
E’ risaputo che alle startup è fatto divieto di distribuire utili. Tuttavia attraverso l’emissione di Strumenti Finanziari Partecipativi (da prevedere attraverso apposita clausola statutaria ed un complesso ed articolato regolamento) è possibile raccogliere capitali anche da privati attraverso l’assegnazione di titolo (SFP) ai quali fornire condizioni e contenuti di ampia elasticità (pur restando nei limiti della norma di applicazione e del codice civile) fino alla possibilità di fornire ai possessori un “reward” di libera determinazione “al verificarsi di determinate condizioni” non configurandosi come distribuzione di utili.
Inoltre (con o senza SFP) nelle startup innovative è possibile creare regole o categorie di quote che garantiscano ai soci fondatori sempre il pieno controllo e/o garantiscano ai soci meri investitori il diritto garantito ad una exit.
Bonus ricerca
Tra i vantaggi insiti nella Startup innovativa esiste anche la possibilità di ottenere i Bonus ricerca ovvero l’agevolazione in forma di credito d’imposta fino al 50% del valore incrementale dell’investimento in ricerca e sviluppo per investimenti superiori a 30.000 euro.
E’ evidente che per le startup nel primo anno di vita tutto l’investimento risulta incrementale e quindi si ottiene il valore pieno del credito d’imposta
Altri
Ovviamente mancano all’appello ulteriori agevolazioni come: iper e super ammortamento; patent box; cessione delle perdite a società quotate; non applicabilità delle procedure fallimentari; procedura agevolata per compensare IVA; non appicabilità “società di comodo”. Insomma quasi 30 misure di agevolazione e incentivazione che sono però poco conosciute e poco utilizzate.
Considerazioni
Nel lavoro quotidiano, fatto di incontri, risposte ad email, telefonate, devo spesso ribattere ai numerosi “ho sentito dire”, “ho letto”, “mi hanno detto” riguardo sia alla costituzione che alle gestione (perfetta) di una startup innovativa.
Considerazioni che nascono dall’errato concetto o presupposto che la startup innovativa sia o possa essere una scorciatoia per fare impresa o essere imprenditori, guardando esclusivamente ai “falsi miti” della costituzione a 1 euro o dell’azzeramento (o quasi) dei costi di costituzione attraverso l’utilizzo della procedura on-line, e dimenticando che la possibilità di utilizzare tutti i vantaggi e le potenzialità insite nella specificità della forma di società devono nascere da solide basi ed esperti di una materia così specifica.
La startup innovativa non è una impresa “normale” e non può essere gestita come tale.
La startup innovativa “e’ una cosa seria” che va affrontata con la giusta consapevolezza, con i giusti strumenti e con l’accompagnamento di esperti e specialisti che siano in grado di fornire il corretto supporto in ogni momento e per ogni eventualità, conoscendo a pieno tutte le caratteristiche che la specificità del soggetto giuridico detiene.
Non si può fondare una startup solo “perché ci sono le agevolazioni di qualche bando”.
Creare e gestire una startup innovativa è un impegno serio e imprenditoriale per il quale occorrono persone preparate e capitali. Almeno quelli necessari a costituirla ed a creare gli strumenti necessari per intercettarne di ulteriori e più cospiscui o semplicemente per utilizzare al meglio tutte le forme di incentivazione previste.