Vademecum SFP. 1 di 2

Nel  precedente articolo abbiamo affrontato l’argomento dell’utilizzo degli Strumenti Finanziari Partecipativi nell’ambito della Crisi d’Impesa e in precedenti articoli abbiamo più volte indicato le possibilità di utilizzo (in particolare per la raccolta di capitali privati da parte di investitori in start up) e le modalità di emissione.

Con questi due articoli, (non esaustivi) si vogliono riassumere le specificità e peculiarità riprendendo alcune massime del  Notariato di Firenze e di Milano

Quadro di sintesi

Gli  SFP sono uno strumento:

  • duttile, poiché la determinazione del loro contenuto è rimessa in larga parte all’autonomia dei soci;
  • utile, in quanto si può ricorrere agli SFP, ad esempio:

– per raccogliere  capitali privati  senza ricorrere ai mercati finanziari, a banche, a investitori istituzionali, Ventures o piattaforme di equity crowdfunding;

– nei contesti di  crisi aziendale;

– quale step intermedio di future attribuzioni di partecipazioni sia nell’ambito di operazioni di  work for equity che incentivazioni a manager, amministratori o dipendenti;

La ratio sottesa  all’emissione di SFP è quella di reperire risorse finanziarie o competenze  senza ampliare (almeno nell’immediato) la compagine sociale a soggetti esterni.

Il Codice Civile

La disciplina degli SFP si rinviene negli  artt. 2346-2349-2351del Codice Civile.

art 2346, comma 6. “Resta salva la possibilità che la società, a seguito dell’apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell’assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.”

art. 2349, comma 2. In cui è riconosciuta altresì all’assemblea straordinaria la possibilità di “deliberare l’assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell’assemblea generale degli azionisti.”

art. 2351, ultimo comma. Stabilisce che gli SFP “possono essere dotati del diritto di voto su argomenti specificamente indicati e in particolare può essere ad essi riservata, secondo modalità stabilite dallo statuto, la nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Alle persone così nominate si applicano le medesime norme previste per gli altri componenti dell’organo cui partecipano.”

Le massime

Massima n. 163 – 7 novembre 2017 (Milano) Competenza all’emissione degli SFP (art. 2346, comma 6, c.c.)

Piena autonomia degli organi societari

“L’istituzione di una o più categorie di SFP…e l’approvazione…del regolamento…rientrano nella competenza inderogabile dell’assemblea straordinaria…[che] è altresì competente ad assumere la decisione di emettere gli SFP…, mentre l’effettiva emissione degli stessi (ossia l’offerta in sottoscrizione e il perfezionamento dell’apporto) costituisce attività esecutiva, rientrante nella competenza dell’organo amministrativo. Tuttavia, la competenza ad assumere la decisione di emettere gli strumenti finanziari partecipativi può ritenersi spettante anche all’organo amministrativo qualora tra le modalità e le condizioni di emissione l’assemblea straordinaria abbia determinato la tipologia degli apporti e il grado massimo di possibile diluizione dei diritti spettanti alle azioni o quote, con ciò delegando – implicitamente o esplicitamente – all’organo amministrativo la decisione di emissione. La decisione di emettere gli strumenti finanziari partecipativi e l’effettiva emissione degli stessi non costituiscono modificazioni statutarie e non sono soggette a pubblicità legale ai sensi dell’art. 2436 c.c., qualora siano già state approvate le relative clausole statutarie, a meno che queste ultime prevedano l’indicazione del numero e/o dell’ammontare degli strumenti finanziari partecipativi effettivamente emessi.”

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