Di cosa si parla
Startup, benefit e altro. Ecco una ulteriore raccolte di risposte a domande delle ultime due settimane. Vi sono differenze in termini di agevolazioni tra SRL ordinaria e startup? un investitore in startup, diventa socio, componente del cda? E’ possibile pagare i collaboratori con quote della società? Questi alcuni dei quesiti analizzati.
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Startup. Soci e Investitori
D. Nella nostra startup siamo 3 soci fondatori e per crescere vogliamo assumere nuovi collaboratori, però in questa fase invece di uno stipendio, volevamo offre una percentuale della startup. In quel caso diventa socio e parte del consiglio amministrativo anche lui? Uguale nel caso degli investitori, come funziona?
R. Se per collaboratori intendiamo personale da assumere è applicabile un piano di incentivazione che però prevede il pagamento di uno stipendio e un bonus in equity. Se invece intendiamo soggetti con partita iva è possibile un totale pagamento in equity (è questo è il WFE propriamente detto). in quanto alla quota di equity, diritti da associare e altro dipende solo da voi definendo preventivamente in statuto quote con diritti differenziati e contrattualmente (preventivamente) la quota di equity da assegnare (postmoney) attraverso una Cap Table che riporti ad una valutazione premoney. Resta il fatto che consiglio di amministrazione e socio, che sono due qualifiche diverse e separate. Si può essere soci senza poteri di rappresentanza e viceversa.
D. Siamo due soci fondatori, le quote di partecipazione, devono essere esclusivamente proporzionali al capitale versato e sottoscritto?
R. Nello statuto è sempre meglio indicare per tutti i soci la proporzionalità delle quote. L’alternativa è quella di assegnare diritti particolari o non proporzionali (ad esempio quelli di voto). Questa era una pratica adottata fino a non più di 5-6 fa quando non era ancora certa e diffusa la prassi del sovraprezzo. Quindi non solo per i soci fondatori, ma per tutti i soci le quote è meglio che siano proporzionali, gestendo “i pesi” dei soci attraverso il sovraprezzo.
Startup. Differenze, agevolazioni
D. Sapete se vi sono delle differenze / agevolazioni particolari nel caso di costituzione di startup innovativa , rispetto alla Srl tradizionale, per quanto riguarda i conferimenti? ( es. % di denaro da conferire contestualmente alla costituzione rispetto al capitale sociale deciso dai soci ?).
R. No nessuna differenza per i conferimenti di capitale, ma tantissime differenze in tema di quote, governance, vantaggi per i soci, agevolazioni, work for equity ecc., ecc. invitiamo a leggere i nostri numerosi contributi, partendo da qui.
Startup. Work for equity
D. Un fornitore mi ha chiesto di poter acquisire quote della startup, in fase di costituzione con la formula del work for equity, è possibile?
R. No, il work for equity è applicabile solo dopo la costituzione. In casi come questi il fornitore effettuerà il conferimento alle condizioni stabilite e poi si provvederà a compensare il versamento attraverso una normale fornitura,
D. Nel work for equity è possibile prevedere clausole “cliff” o “ di risultato”
R. Si certo, si può gestire come sconto di sovraprezzo assegnando un premio strategico (per il WFE), un premio di sottoscrizione per gli investitori, un periodo minimo di permanenza, una performance minima, ecc.
Startup. Benefit
D. Sono un giovane imprenditore e sto costituendo una nuova “startup innovativa società benefit” ma purtroppo ho riscontrato delle complicazioni. Oltre un mese e mezzo fa il mio commercialista ha avviato, tramite la Camera di Commercio di Torino, la pratica di costituzione aziendale. Solo qualche giorno fa ho inaspettatamente ricevuto la comunicazione di rigetto della pratica di costituzione, dove la Camera di Commercio sosteneva che non è possibile costituire una start up innovativa che sia al contempo “società benefit” con il modello standard in modalità telematica.
Dopo essermi confrontato con il commercialista e aver fatto delle ricerche online, sembra chiaro che il rigetto non sussista in quanto una startup innovativa società benefit può essere costituita come anche verificabile dal motore di ricerca delle startup innovative.
R. Quanto riferito dal suo commercialista in realtà è vero, o meglio va chiarito come segue.
La startup innovativa può essere benefit, e la dimostrazione è data dal fatto che anche noi di CREAZIONEIMPRESA SRL siamo startup innovativa benefit.
Il fatto che la pratica sia stata rigettata non dipende dal fatto che non vi possa essere il doppio requisito, ma dalla fattispecie che probabilmente (anzi sicuramente) è stata presentata un’istanza di costituzione on line. E questo è il punto.
Il form ministeriale non prevede le clausole statutarie tipiche per le società benefit motivo per cui non è possibile costituire un Startup benefit con procedura on line ma solo con procedura notarile, ecco perchè è stata rigettata.
Il fatto che nelle sue ricerche sul portale dedicato alle startup le compaiano alcune imprese che presentano la dicitura benefit è, (per così dire) una anomalia del sistema, in quanto da verifiche effettuate la dicitura benefit, appare nel corpo della denominazione e non come estensione di srl, ovvero è come chiamarsi Pippo Benefit Srl, piuttosto che Pippo SRL – SB. Nel merito va precisato che il Registro Imprese non entra nel merito della denominazione che può essere liberamente definita, (lo stesso è accaduto ad esempio per le SIAVS ma anche per le innovative che tali non erano) quanto piuttosto nelle dichiarazioni e nei contenuti dello statuto che consentano l’iscrizione in apposito registro. In effetti e in conclusione, effettuando una verifica da visura su due società a campione tra quelle da lei menzionate, nessuna delle due riporta il riscontro di essere e possedere il requisito benefit.